Possibile la realizzazione dei soli interventi trainati sull’edificio vincolato
di Sergio PellegrinoNella giornata di ieri l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato una nuova risposta ad un’istanza di interpello in materia di superbonus.
La risposta n. 595 è interessante perché affronta il caso di un intervento programmato su unità immobiliari facenti parte di un condominio tutelato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
L’istante è proprietario di due unità immobiliari che fanno parte del condominio sottoposto a vincolo, sul quale non possono essere realizzati gli interventi “trainanti” previsti dal primo comma dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Il contribuente sarebbe però intenzionato ad effettuare degli interventi “trainati” di efficientamento energetico, come ad esempio la sostituzione degli infissi, sulle due singole unità immobiliari di sua proprietà, beneficiando del superbonus del 110% per le spese sostenute.
Nella risposta l’Agenzia precisa come su un edificio, che sia sottoposto ai vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio oppure non possa essere isolato da un punto di vista termico per effetto di regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali che lo vietino, possono essere realizzati gli interventi previsti dalla disciplina dell’ecobonus, con il potenziamento della detrazione al 110%, purché venga comunque conseguito, come previsto dal comma 3 dell’articolo 119, il miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Ed è questo l’aspetto delicato da un punto di vista “tecnico”.
Il miglioramento di almeno due classi energetiche per effetto degli interventi che si intende agevolare deve essere accertato da parte di un tecnico abilitato, attraverso la predisposizione di un APE ante-lavori e di un APE post-lavori, dal cui confronto emerga un risultato di questo tipo.
Molto difficilmente la sostituzione degli infissi, citata nell’ambito dell’istanza di interpello, da sola sarebbe sufficiente per conseguire un così significativo miglioramento della classificazione energetica delle due unità immobiliari.
Laddove l’agevolazione gli spettasse effettivamente, in alternativa alla detrazione, il contribuente potrebbe optare per una delle altre due modalità di fruizione previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio, vale a dire lo sconto in fattura da parte del fornitore ovvero la cessione del credito ad un soggetto terzo: in questo caso, oltre all’asseverazione da parte del tecnico abilitato, sarà necessaria la trasmissione dell’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate con l’apposizione del visto di conformità.
Trattandosi di interventi di efficientamento energetico, vale comunque la pena ricordare come si renda applicabile il limite previsto dal comma 10 dell’articolo 119, che consente di beneficiare del superbonus “energetico” limitatamente a due unità immobiliari: a dire che, con l’intervento programmato, l’istante esaurirebbe il proprio “bonus” (mentre la disposizione non prevede alcuna limitazione per gli interventi sulle parti comuni ovvero per quelli di miglioramento sismico).