24 Dicembre 2020

Monitoraggio delle Cfc in dichiarazione

di Marco Bargagli
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 167 Tuir contiene le disposizioni previste in materia di imprese estere controllate, di recente modificate per effetto delle novità introdotte dall’articolo 4, comma 1, D.Lgs. 142/2018, che recano i loro effetti a decorrere dall’esercizio 2019.

Attualmente le regole di tassazione per trasparenza dei redditi prodotti dalle Cfc si applicano se i soggetti controllati esteri soddisfano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

  • sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà, rispetto a quella che avrebbero scontato qualora fossero stati residenti in Italia;
  • oltre un terzo dei proventi da essi realizzati all’estero rientra in una o più delle seguenti categorie:
  1. interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;
  2. canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;
  3. dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
  4. redditi da leasing finanziario;
  5. redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;
  6. proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
  7. proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.

Resta inteso che il soggetto controllante residente in Italia può presentare istanza di interpello disapplicativo ex articolo 11, comma 1, lettera b, L. 212/2000, dimostrando che l’impresa controllata estera svolge una reale attività economica, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Per espressa disposizione normativa (articolo 167, comma 11, ultimo periodo, Tuir), a prescindere dalle condizioni applicative previste dalla Cfc legislation, fatti salvi i casi in cui sia stata operata la tassazione dei redditi esteri, oppure si sia ottenuta risposta favorevole all’interpello disapplicativo, il soggetto controllante residente in Italia deve comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in soggetti controllati non residenti nei confronti dei quali, potenzialmente, ricorrono le condizioni di tassazione per trasparenza.

A questo punto si pone il problema di tracciare, concretamente, le modalità di effettuazione del monitoraggio delle varie controllate estere e, conseguentemente, adempiere correttamente agli obblighi dichiarativi, con correlata compilazione del quadro FC del Modello SC.

Sullo specifico punto, le istruzioni di compilazione della dichiarazione dei redditi 2020 prevedono che il soggetto residente in Italia deve segnalare nel quadro FC la detenzione di partecipazioni in soggetti controllati non residenti al ricorrere delle condizioni in precedenza indicate (i.e. la tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia e, contestualmente, la presenza nel conto economico della controllata estera di oltre un terzo di proventi qualificabili come passive income, come sopra dettagliatamente indicati).

A tal fine, deve essere compilata la casella denominata “Articolo 167, comma 11”, indicando uno dei seguenti codici:

“1” – in caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina Cfc;

“2” – in caso di presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina Cfc.

Il contribuente deve anche compilare, oltre alla sezione I, il solo rigo FC 2 (o FC 3) per indicare l’utile o la perdita dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto controllato non residente, risultante dal bilancio o da altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della Cfc, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede in quanto il reddito non va assoggettato a tassazione separata.

Giova infine ricordare che, nella particolare ipotesi di “omesso monitoraggio”, si rende applicabile la sanzione amministrativa pari al 10% del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d’imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.

La sanzione nella misura minima si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo (articolo 8, comma 3-quater, D.Lgs. 471/1997).