Un caso operativo di scissione e gli adempimenti connessi – II° parte
di Ennio VialIn un precedente intervento in questa rivista abbiamo avuto modo di ricordare quali sono gli step operativi per mettere in atto una scissione proporzionale a favore di una società neo costituita, avendo particolare riguardo al progetto di scissione.
In questo ulteriore intervento, invece, analizziamo gli ulteriori step obbligatori per procedere con l’operazione di scissione. Si tratta, nello specifico, dell’elaborazione della situazione patrimoniale, della relazione dell’organo amministrativo, della perizia di stima, del deposito presso il Registro imprese e della delibera.
In relazione alla redazione della situazione patrimoniale, dobbiamo ricordare che l’organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione deve redigere, secondo quanto previsto dall’articolo 2506-ter cod. civ., una situazione patrimoniale e una relazione illustrativa in cui illustra e giustifica il progetto di scissione ed in particolare i criteri di attribuzione delle azioni o quote.
L’articolo 2501-quater, pur disciplinando la fusione, prevede che la situazione patrimoniale delle società stesse sia riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di scissione viene depositato nella sede della società.
La norma stessa consente, poi, di sostituire la situazione patrimoniale col bilancio dell’ultimo esercizio se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di scissione presso la sede della società ovvero pubblicato sul sito internet della stessa.
Esistono, però, alcune ipotesi di esonero dalla redazione della situazione patrimoniale e della relazione illustrativa dello stesso organo amministrativo, ad esempio l’ipotesi in cui vi rinuncino all’unanimità i soci.
Per ulteriori esoneri si rinvia agli articoli 2501-quarter, comma 3, 2501-quinquies, comma 4, 2506-ter, comma 3 e 2506-ter, comma 4, cod. civ..
La situazione patrimoniale, se redatta, deve essere allegata al progetto di scissione e deve rimanere depositata presso la sede delle società partecipanti alla scissione nei 30 giorni che precedono la decisione in ordine alla scissione, in modo che i soci possano prenderne visione e trarne copia gratuita.
Il termine dei trenta giorni è posto nell’interesse dei soci, per cui questi possono rinunciarvi.
Il progetto e la situazione patrimoniale, se presente, dovrà essere depositata presso il Registro delle imprese. Successivamente al deposito, potrà essere inoltrato un sollecito al Registro delle imprese per ottenere l’iscrizione e procedere alla delibera di scissione presso il notaio nel più breve tempo possibile.
Per quanto concerne, invece, la redazione della perizia di stima (ex articolo 2501-sexies cod. civ.), ricordiamo come alle operazioni di scissione sia applicabile l’articolo 2501 sexies cod. civ., relativo alla relazione di stima in caso di fusione.
La perizia di stima deve esaminare la congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote e deve indicare il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall’applicazione di ciascuno di essi, nonché eventuali difficoltà di valutazione.
Il legislatore ha però escluso la necessità della relazione quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.
È altresì possibile evitare la redazione della perizia di stima con il consenso unanime dei soci.
Una volta elaborati i documenti, come già segnalato, è necessario depositare il progetto di scissione presso la sede sociale e il registro delle imprese, ovvero pubblicarlo sul sito Internet della società a norma dell’articolo 2501-ter, commi 3 e 4, cod. civ..
La possibilità di pubblicare il progetto sul sito internet è stata concessa dal D.Lgs. 123/2012, in vigore dal 18 agosto 2012.
L’articolo 2501 septies cod. civ., richiamato dall’articolo 2506-ter cod. civ., prevede che il progetto di scissione, i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla scissione, nonché le situazioni patrimoniali delle stesse ove redatte, devono restare depositate in copia nella sede delle società partecipanti alla scissione, ovvero pubblicate sul sito Internet delle stesse, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla scissione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime. I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.
La scissione poi richiede la delibera notarile. Tra l’iscrizione del progetto nel Registro delle imprese e la data fissata per la decisione in ordine alla scissione, come già segnalato, devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.
A questo punto la scissione, quanto meno per quanto riguarda lo “sforzo” professionale, è “quasi” terminata, salvo il decorso del termine per consentire l’eventuale opposizione alla stessa da parte dei creditori.
L’opposizione dei creditori è, infatti, disciplinata dall’articolo 2503 cod. civ., richiamato dall’articolo 2506 ter cod. civ..
In particolare, è previsto che la scissione possa essere attuata solo dopo sessanta giorni dall’ultima delle iscrizioni previste dall’articolo 2502 bis cod. civ. ossia dell’iscrizione della delibera di scissione nel registro delle imprese.
Il termine di 60 giorni può non trovare applicazione in presenza di determinati requisiti (ad esempio se vi è il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca).
L’ultimo passaggio a chiusura della scissione è l’atto, disciplinato dall’articolo 2504 cod. civ., relativo alla fusione, richiamato dall’articolo 2506-ter cod. civ. in tema di scissione.
La norma prevede espressamente che la scissione deve risultare da atto pubblico. L’atto di scissione deve essere depositato per l’iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l’amministrazione delle società risultanti dalla scissione, entro trenta giorni, nell’ufficio del Registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla scissione.
Il deposito viene fatto dal notaio e deve avvenire anche per conto delle società che eventualmente nascessero a seguito dell’operazione. L’atto di scissione completa l’operazione iniziata con il deposito del progetto a cura degli amministratori.