Proroghe e conferme per fattura elettronica e corrispettivi telematici – II° parte
di Luca CaramaschiDopo l’analisi avviata con il precedente contributo, continuiamo con la disamina dei provvedimenti che dispongono proroghe in relazione alla decorrenza di talune procedure che interessano tanto la disciplina della fattura elettronica che quella dei corrispettivi telematici.
Concluderemo poi con una tabella che sintetizza le decorrenze delle disposizioni evidenziate sia nella prima che in questa seconda e ultima parte.
Scade il 28.02.2021 il termine per l’adesione ai servizi di consultazione dell’Agenzia
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21.12.2018 sono state modificate le modalità, previste dal provvedimento n. 89757 del 30.4.2018, con cui l’Agenzia delle entrate memorizza e rende disponibili in consultazione agli operatori Iva, o agli intermediari dagli stessi delegati, le fatture elettroniche emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture elettroniche ricevute.
In particolare, è stata prevista l’introduzione di una specifica funzionalità, da rendere disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, per consentire agli operatori Iva – anche per il tramite di un intermediario appositamente delegato – ovvero al consumatore finale, di aderire espressamente al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
Dopo diversi provvedimenti di proroga, con il provvedimento direttoriale n. 311557 del 23.09.2020 l’Agenzia, essendo ancora in corso le attività di implementazione tecnica e amministrativa per attuare le predette disposizioni normative, e come da intese con il Garante per la protezione dei dati personali, ha disposto un’ulteriore proroga fino al 28 febbraio 2021 del periodo durante il quale sarà possibile effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.
Nuovo rinvio al 01.01.2022 per la trasmissione dei corrispettivi al Sistema Tessera Sanitaria
Con l’articolo 140, comma 2, del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), è stato modificato il comma 6-quater dell’articolo 2 D.Lgs. 127/2015 al fine di posticipare al 01.01.2021, rispetto al 01.07.2020, l’adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione al Sistema TS (Tessera sanitaria), funzionale alla predisposizione della dichiarazione precompilata, dei dati dei corrispettivi da cessione di medicinali, presidi medici e prestazioni sanitarie (farmacie, parafarmacie, ottici, ecc.).
Successivamente, con una disposizione contenuta nel cosiddetto Decreto Milleproroghe (D.L. 183/2020) la decorrenza del predetto obbligo di utilizzo del Sistema Tessera Sanitaria come canale esclusivo per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri è stata ulteriormente differita al 01.01.2022.
Prorogato anche per l’anno 2021 il divieto di fatturazione elettronica delle spese sanitarie
Per effetto della previsione contenuta nel comma 1105 dell’articolo 1 L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) viene modificato l’articolo 10-bis D.L. 119/2018, convertito dalla L. 136/2018, al fine di estendere a tutto il 2021 il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese dai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Ampliato il termine di registrazione per le fatture dei contribuenti trimestrali
Sempre la Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), al comma 1102, introduce una novità per i contribuenti che liquidano l’Iva con cadenza trimestrale e che versano l’eventuale debito da essa emergente entro il giorno 16 del secondo mese successivo al compimento del trimestre di riferimento (con l’eccezione, ovviamente, dell’ultimo trimestre dell’anno per il quale il termine di versamento coincide con quello di versamento del saldo derivante dal modello dichiarativo annuale, ossia il 16 marzo).
Fino ad oggi la registrazione delle fatture emesse, disciplinata dall’articolo 23 D.P.R. 633/1972 così come modificato dall’articolo 12 D.L. 119/2018, andava effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (ad esempio, una fattura emessa il 21 gennaio, avrebbe dovuto essere registrata entro e non oltre il termine del 15 febbraio).
Con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti dei predetti contribuenti trimestrali e al fine di tenere conto del fatto che i termini previsti per effettuare la liquidazione dell’Iva dei contribuenti di minori dimensioni sono ben maggiori rispetto ai termini previsti per la registrazione delle fatture emesse, il legislatore, attraverso una modifica della previsione contenuta nell’articolo 7 D.P.R. 542/1999, ha stabilito che la registrazione contabile delle fatture attive debba essere effettuata entro un termine più ampio e cioè “entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni”. Vediamo in cosa si sostanziano le novità con un esempio.
Un contribuente che effettua ai fini Iva una prestazione di servizi in data 25 marzo 2021 potrà, in virtù delle recenti disposizioni di semplificazione, registrare la relativa fattura elettronica emessa entro il termine ultimo del 30 aprile 2021.
L’imposta relativa a tale fattura comunque concorrerà alla liquidazione del primo trimestre del 2021, il cui termine di versamento scade il successivo 17 maggio 2021 (posto che il giorno 16 cade di domenica).
Abolizione dell’esterometro dal 2022
Con le previsioni contenute nei commi 1103 e 1104 dell’articolo 1 L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) il legislatore dispone l’abolizione della comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (il cosiddetto “esterometro”) a far data dal 2022.
Dal 1° gennaio del prossimo anno, infatti, la trasmissione delle operazioni che fino a fine 2021 andranno a confluire nell’esterometro, avverrà esclusivamente attraverso il Sistema di interscambio, lo stesso canale utilizzato per le fatture elettroniche.
Con riferimento alle medesime operazioni:
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Sotto il profilo sanzionatorio, l’omessa o errata trasmissione dei dati verrà punita con una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura (entro il limite di 400 euro mensili), ridotta alla metà (con tetto di 200 euro mensili) se l’invio avviene nei 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Debutto nel 2021 per le bozze “precompilate” dei registri Iva
Con l’articolo 142 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) viene modificata la previsione contenuta nell’articolo 4 D.Lgs. 127/2015 al fine di stabilire il rinvio a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2021:
- del servizio di elaborazione, da parte delle Entrate, della dichiarazione precompilata Iva, il cui primo rilascio si avrà nel 2022 con riguardo all’annualità 2021;
- del servizio di elaborazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri Iva acquisti e vendite, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione precompilata Iva, il cui primo rilascio si avrà nel 2022 con riguardo all’annualità 2021.
Con il comma 1106 dell’articolo 1 L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) viene ulteriormente modificato l’articolo 4 del citato D.Lgs. 127/2015 prevedendo che, al fine di reperire i dati per produrre i citati documenti, l’Agenzia possa fare riferimento anche a “ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria” e che per convalidare o integrare i dati messi a disposizione dall’Agenzia gli intermediari abilitati debbano necessariamente essere “in possesso della delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica”.
La tabella di sintesi
DISCIPLINA | DECORRENZA |
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01.01.2021 |
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01.01.2021 |
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01.04.2021 |
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01.01.2021 |
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01.01.2021 |
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01.03.2021 |
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28.02.2021 |
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01.01.2022 |
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anno 2021 |
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2021 |
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01.01.2022 |
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01.01.2021 |
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anno 2021 |
18 Gennaio 2021 a 15:12
Buongiorno,
sbaglio, o per una ditta che effettua poche operazioni di acquisto dall’estero e che si fa tenere la contabilità da un professionista, è più conveniente pagare l’eventuale sanzione di due euro per ogni documento non inviato, piuttosto che pagare la parcella al suo consulente?
Diventa molto, troppo difficile, per il consulente, gestire gli invii col sistema fattura elettronica degli acquisti in reverse entro 15 giorni. Si parte come minimo dal presupposto che il cliente di studio ti invii subito la fattura estera, ma sappiamo benissimo che non è così.
E’ vero che la legge obbliga alla registrazione entro 15 giorni già da diverso tempo, ma sappiamo bene che raramente si è potuto rispettare tale scadenza. Con la telematica vogliono imporre realmente un limite temporale difficilmente gestibile.