13 Gennaio 2021

Il contributo a fondo perduto per riduzione canoni di locazione

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Per il solo anno 2021 al locatore di un immobile adibito ad uso abitativo, che riduce l’importo del contratto di locazione, è riconosciuto un contributo a fondo perduto.

È richiesto che l’immobile sia situato in un comune ad alta tensione abitativa e costituisca l’abitazione principale del locatario.

Questa è la disposizione dell’articolo 1, commi da 381 a 384 della Legge di bilancio 2021 (Legge 178/2020 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 46/L della Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30.12.2020).

L’elenco dei comuni considerati ad alta “tensione abitativa” dovrebbe essere quello indicato nella Delibera CIPE n. 87 del 13.11.2003 pubblicata sulla G.U. n. 40 del 18 febbraio 2004.

Il contributo spetta fino al 50 per cento della riduzione del canone, ed entro il limite massimo di 1.200 euro per ciascun locatore, nel limite delle risorse destinate.

La conversione in legge del D.L. 137/2020 (L. 176/2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24.12.2020) ha introdotto l’articolo 9-quater, che prevede l’istituzione del Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali.

Si fa riferimento al contributo a fondo perduto riconosciuto per l’anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020 (questa data non è riportata nella Legge di bilancio).

Per tali finalità è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato “Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali“, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021.

Ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore comunica, in via telematica, all’Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione.

Ricordiamo che l’articolo 19 D.L. 133/2014 stabilisce che “La registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo”.

A partire dal 1° settembre 2020 per comunicare la rinegoziazione del canone dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello RLIrichiesta di registrazione e adempimenti successivi contratti di locazione e affitto di immobili”.

Un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, individuerà:

  • le modalità di attuazione e
  • la percentuale di riduzione del canone di locazione mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, ai fini del rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2021, nonché
  • le modalità di monitoraggio delle comunicazioni.

Il provvedimento è atteso entro 60 giorni dal 1° gennaio 2021 quindi entro il 2 marzo 2021.

In base ai limiti indicati nel caso di riduzione del canone per l’intero anno 2021, è riconosciuto, ad ogni locatore, un contributo fino ad un massimo di 100 euro mensili per una riduzione del canone pari a 200 euro al mese.

La riduzione del canone di locazione potrebbe anche essere limitata ad alcuni mesi: ad esempio, per 4 mesi, la riduzione di 600 euro mensili darebbe diritto allo stesso contributo massimo di 1.200 euro (sempre nei limiti delle risorse disponibili).

Infine, l’articolo 10-bis D.L. 137/2020 prevede la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza Covid-19.

I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Le disposizioni si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe.