La proroga 2021 dei bonus edilizi e il nuovo bonus idrico
di Luca MambrinLa Legge di Bilancio 2021, L. 178/2020, ha disposto la proroga delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica, di recupero del patrimonio edilizio, del bonus mobili ed elettrodomestici, del bonus verde e del bonus facciate ed ha introdotto una nuova agevolazione per la sostituzione dei sanitari con apparecchi a scarico ridotto o limitazione di flusso d’acqua.
Spese di riqualificazione energetica
L’articolo 1 al comma 58 lett. a) della Legge n. 178/2020 ha disposto la proroga, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, della detrazione Irpef/Ires prevista per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai commi 344 – 349 dell’articolo 1 della L. 296/2006, confermando nella generalità dei casi la percentuale di detrazione nella misura del 65% e altresì confermando la riduzione dell’ aliquota al 50% per specifici interventi.
Spese di recupero del patrimonio edilizio
L’articolo 1, comma 58, lett. b), n. 1), L. 178/2020 ha disposto la proroga della detrazione Irpef per le spese di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, Tuir sostenute fino al 31.12.2021, nella misura del 50% e nel limite massimo di spesa di euro 96.000 per unità immobiliare.
Con l’inserimento del comma 3 all’articolo 16-bis Tuir viene poi introdotta una nuova detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Bonus mobili
L’articolo 1, comma 58, lett. b), n. 2), L. 178/2020 ha disposto la proroga al 31.12.2021 della detrazione Irpef del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e sostengono spese per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni). Viene invece innalzato l’importo complessivo di spesa agevolabile, che passa ad euro 16.000.
Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2021 è necessario che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Bonus verde
L’articolo 1, comma 76, L. 178/2020 ha disposto la proroga al 31.12.2021 della detrazione Irpef del 36% su una spesa massima di euro 5.000 del c.d. “bonus verde”, ovvero sulle spese sostenute e documentate dal proprietario o dal detentore di un’unità immobiliare ad uso abitativo sulla quale sono effettuati interventi riguardanti:
- la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Bonus facciate
L’articolo 1, comma 59, L. 178/2020 ha disposto la proroga al 2021 anche del “bonus facciate”, agevolazione che consiste in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) pari al 90% delle spese sostenute ed è concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali, inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Bonus idrico
L’articolo 1, ai commi da 61 a 65, ha introdotto una nuova agevolazione per l’anno 2021, al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche.
Tale agevolazione, denominata “bonus idrico”, spetta alle persone fisiche residenti in Italia ed è riconosciuta, fino ad esaurimento delle risorse, per un importo pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione:
- di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
- di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
Il bonus idrico è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per:
- la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
Il bonus idrico non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore Isee.
Viene prevista l’emanazione di un apposito decreto che definisca le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.