19 Gennaio 2021

Cessioni in reverse charge: dal codice natura alla dichiarazione Iva

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Da quest’anno sono entrate in vigore le nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica – versione 1.6 e seguenti release – volte ad incrementare la base informativa dei files xml che transitano tramite SdI.

Tali informazioni consentiranno all’Agenzia delle entrate di predisporre una bozza della dichiarazione Iva precompilata, dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva: i dati saranno visibili all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” tramite specifica utility che consentirà di visualizzare, modificare ed integrare i valori proposti.

Tra le novità di maggior rilievo analizziamo quelle riguardanti il campo “Natura operazione”, con particolare riferimento alle operazioni attive in reverse charge, identificate fino al 31.12.2020 con il codice Natura generico “N6 – inversione contabile”.

Tale codice è stato soppresso dal 1° gennaio 2021 per introdurre distinte sottocategorie, di seguito riepilogate.

  • N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
  • N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
  • N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
  • N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
  • N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
  • N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
  • N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
  • N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
  • N6.9 inversione contabile – altri casi

I sottocodici corrispondono, in buona sostanza, ai campi specifici (da 2 a 9) del rigo VE35, destinato ad accogliere nel campo 1, il totale delle operazioni effettuate con applicazione del reverse charge.

Analizziamo il raccordo tra i sopra esposti codici “Natura” ed i campi di dettaglio del rigo VE35 della dichiarazione annuale Iva 2021 (modello approvato il 15 gennaio 2021, con provvedimento prot. n. 13095/2021).

Il codice N6.1 va adoperato nel caso di fattura elettronica trasmessa via Sistema di Interscambio (SdI), riferita alle cessioni all’interno dello Stato di rottami ed altri materiali di recupero di cui all’articolo 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972.

Il codice N6.1 va utilizzato anche per le cessioni di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo e per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la trasformazione dei rottami non ferrosi.

Il valore di tali operazioni deve esser riportato nel rigo VE35, colonna 2.

Le cessioni di oro da investimento divenute imponibili a seguito di opzione e le relative prestazioni di intermediazione, effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi d’imposta, nonché le cessioni di oro diverso da quello da investimento e di argento puro, effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva richiedono, invece, l’esposizione del codice Natura N6.2. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 3, della dichiarazione annuale Iva.

Il codice N6.3 si utilizza per fatturare le prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito d’imposta, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. a), D.P.R. 633/1972.

Si ricorda che tale regime trova applicazione per i rapporti tra subappaltatore e appaltatore (o altri subappaltatori) e non riguarda il rapporto tra appaltatore e committente; inoltre, tutti i soggetti passivi coinvolti nell’operazione (ad eccezione del committente) devono possedere un codice Ateco categoria F – costruzioni. Tali operazioni andranno esposte nel rigo VE35, colonna 4.

Il codice N6.4 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SdI per documentare le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. a-bis), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 5.

Le cessioni di telefoni cellulari, disposte dall’articolo 17, comma 6, lett. b), D.P.R. 633/1972, per cui l’imposta è dovuta dal cessionario, richiedono il codice N6.5, con esposizione nel rigo VE35, colonna 6.

Le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione venduti all’ingrosso, ossia prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali, effettuate ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. c), D.P.R. 633/1972 vanno fatturate con il codice Natura N6.6 e riportate nel rigo VE35, colonna 7.

Il codice N6.7 va adoperato invece per le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici effettuate ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 8, della dichiarazione Iva.

Le operazioni del settore energetico, disposte dall’articolo 17, sesto comma, lett. d-bis), d-ter) e d-quater), vanno fatturate con il codice N6.8 e riportate nel rigo VE35, colonna 9.

Infine, il codice Natura residuale N6.9 è stato previsto per eventuali nuove tipologie di operazioni, rispetto a quelle elencate in precedenza, per le quali verrà previsto il regime dell’inversione contabile.

Tale codice non deve essere adoperato per le prestazioni rese a committente UE – di cui all’articolo 7-terper le quali occorre adoperare il codice N2.1.