1 Febbraio 2021

Telefisco 2021: i chiarimenti delle Entrate in sintesi

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

 Nell’ambito del consueto appuntamento annuale con Telefisco, l’Agenzia delle entrate è tornata a rispondere ad alcuni quesiti.

Di seguito si richiamano, in una tabella di sintesi, alcune delle risposte ritenute più interessanti.

Credito d’imposta locazioni

Il credito d’imposta locazioni è riconosciuto (per i mesi di competenza), dopo il pagamento del canone, che può avvenire anche nell’anno 2021.

In caso di cessione del credito d’imposta locazione, il cessionario che ha comunicato l’accettazione entro il 31.12.2020 può:

  • utilizzare il credito in compensazione entro l’anno (la quota non utilizzata non può essere utilizzata negli anni successivi),
  • utilizzare il credito nella dichiarazione dei redditi 2021 (relativa all’anno 2020), in compensazione dei debiti d’imposta a saldo relativi al periodo d’imposta 2020.

Si evidenzia che, nella risposta, l’Agenzia delle entrate attribuisce rilievo al “momento di accettazione”, sebbene nel Provvedimento del 01.07.2020 vi sia un chiaro richiamo al “31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione”.

L’Iva totalmente indetraibile costituisce una componente di costo del canone di locazione che incide sul calcolo del credito d’imposta. L’Iva parzialmente indetraibile no.

Un’impresa multiattività (come, ad esempio, un albergo con ristorante) può beneficiare dell’estensione del credito d’imposta locazioni previsto per le attività “turistico-ricettive” soltanto se tale è la sua attività principale. Assume rilievo il valore dei ricavi rispetto ai ricavi generali dell’ultimo periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi.

Il credito d’imposta compete al locatario in relazione al canone pagato al locatore, anche nel caso in cui lo stesso immobile sia concesso in sublocazione. L’Agenzia delle entrate, dunque, non richiede un ricalcolo del canone di locazione, per tener conto di quanto ricevuto dal locatario nell’ambito della sublocazione.

L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta locazioni per il mese di giugno, ovvero luglio per le attività stagionali, prima dell’autorizzazione della Commissione europea (decisione del 28.10.2020 n. C-2020 7595 final) comporta l’applicazione di una sanzione pari al 30% del credito indebitamente compensato. È possibile il ravvedimento.

Superbonus

Le cooperative sociali, in quanto Onlus di diritto, possono beneficiare del superbonus (si ricorda che, in questo caso, non rileva la tipologia dell’immobile e non trova applicazione il limite delle due unità immobiliari).

Se un edificio è composto da quattro unità riconducibili ad un unico proprietario, e una unità di proprietà dell’impresa individuale dello stesso, il superbonus non risulta comunque spettante. Si tratta, infatti, sempre di un edificio con più di quattro unità di proprietà dello stesso soggetto.

La superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza deve essere sempre superiore al 50%.

In caso di interventi su unità funzionalmente indipendenti devono essere emesse distinte fatture per ciascun proprietario, per gli interventi sulla propria unità.

Per gli interventi sull’edificio con non più di quattro unità immobiliari, di proprietà di un unico soggetto, è necessario far riferimento ai limiti di spesa previsti per i condomini.

Esterometro e fatturazione elettronica

Dal 2022 sarà abolito l’esterometro e i dati delle operazioni con l’estero dovranno essere trasmessi utilizzando il Sistema di interscambio. I dati delle fatture ricevute dovranno essere trasmessi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, ovvero alla data di consegna del documento stesso.

In caso di tardiva trasmissione della fattura elettronica allo SdI trovano applicazione le seguenti sanzioni:

  • tra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro;
  • da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’Iva.

In sede di controllo può trovare applicazione il cumulo giuridico (nonché le disposizioni in materia di definizione agevolata).

È possibile ricorrere al ravvedimento operoso, ma in questo caso il cumulo giuridico è escluso, ragion per cui le sanzioni, sebbene ridotte, dovranno essere corrisposte per ciascuna fattura non trasmessa. Pare evidente come, in determinati casi, sia poco conveniente ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.

Credito d’imposta beni strumentali

Il credito d’imposta non utilizzato nell’anno di riferimento può essere utilizzato nel corso dei periodi d’imposta successivi.

Non sono stati invece forniti chiarimenti con riferimento alla “sovrapposizione” temporale che è sorta a seguito della previsione, nella Legge di bilancio 2021, del nuovo credito d’imposta beni strumentali, spettante per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020.

Rivalutazione beni d’impresa

L’articolo 110 del Decreto Agosto prevede la possibilità di rivalutare i beni d’impresa risultanti in bilancio al 31.12.2019; la rivalutazione deve essere eseguita nell’esercizio successivo. Pertanto, i beni in leasing possono essere oggetto di rivalutazione soltanto se sono stati riscattati entro l’esercizio in corso al 31.12.2019.

Ivie e Brexit

Dal 1° gennaio 2021 la base imponibile dell’Ivie per gli immobili situati nel Regno Unito deve essere determinata applicando il criterio generale del costo risultante dall’atto di acquisto (e non più il criterio “catastale”)

Accertamento e contenzioso

Se un ente non commerciale ha presentato, per errore, il modello Redditi Sc, può presentare una dichiarazione integrativa e correggere l’errore: la dichiarazione, infatti, è irregolare e non nulla.

La controversia avente ad oggetto un atto di recupero di un credito inesistente non può essere definita con la conciliazione.