4 Febbraio 2021

L’Irlanda del Nord dal 2021 tra cessione di beni e prestazioni di servizi

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

L’accordo tra Regno Unito ed Unione europea, in seguito alla Brexit, è stato raggiunto il 24 dicembre 2020 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2021.

Da questa data il Regno Unito non è, dunque, più parte del territorio doganale e fiscale (Iva e accise) dell’Unione Europea.

In attesa della ratifica da parte del Parlamento britannico e di quello europeo, la Commissione Europea ha predisposto delle linee guida con particolare riguardo alla normativa fiscale e doganale.

L’ultima “Notice to stakeholders” della Commissione europea è nella versione REV3 del 10 dicembre 2020.

Non si applicano più al Regno Unito le norme unionali nel settore dell’Iva, in particolare la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28.11.2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (“direttiva Iva”) e la Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12.02.2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla Direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro.

Le cessioni e i movimenti di beni tra l’UE e il Regno Unito saranno soggetti alle norme Iva su importazioni ed esportazioni. Queste ultime saranno fatturate come operazioni non imponibili, articolo 8, comma 1, lettere a) o b), D.P.R. 633/1972 con Natura operazione N3.1.

Particolare attenzione va prestata nel caso in cui la spedizione o il trasporto di beni dal Regno Unito verso il territorio di uno Stato membro (e viceversa) sia iniziata prima del 31 dicembre 2020 ma conclusa dopo, nel senso che i beni sono arrivati alla frontiera dell’UE (o del Regno Unito) a transizione ultimata.

A norma dell’articolo 51, paragrafo 1, dell’accordo di recesso, ai fini dell’Iva queste operazioni saranno ancora considerate operazioni intra-UE o cessioni di beni B2C imponibili nel paese di destinazione (vendite a distanza di beni) o di origine e non esportazioni/importazioni.

Dal 1° gennaio 2021, i movimenti di beni in corso dovranno tuttavia essere presentati in dogana, alle frontiere dell’UE e del Regno Unito. Le autorità doganali potranno chiedere all’importatore di dimostrare con un documento di trasporto o di altro tipo che la spedizione o il trasporto abbia avuto inizio prima della fine del periodo di transizione.

Per queste operazioni continueranno ad applicarsi gli obblighi di segnalazione previsti nella direttiva Iva, ad esempio la presentazione degli elenchi riepilogativi (Intra).

Se l’operazione tra il Regno Unito e l’UE ha avuto luogo entro il 31 dicembre 2020 continuano ad applicarsi i diritti e gli obblighi del soggetto passivo ai sensi del diritto dell’Unione in materia di Iva.

Al territorio dell’Irlanda del Nord, si applicano regole particolari e l’accordo di recesso se ne occupa in modo specifico nell’articolo 185, distinguendo tra cessioni di beni e prestazioni di servizi: per evitare una frontiera fisica tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord, quest’ultima, seppur parte del Regno Unito, rimarrà soggetta alla normativa dell’UE sull’Iva per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni ivi situati.

A tal fine è stata emanata la Direttiva (UE) 2020/1756 del Consiglio del 20.11.2020 che modifica la Direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’identificazione dei soggetti passivi nell’Irlanda del Nord che, a partire dal 1° gennaio 2021, è trattata alla stregua di uno Stato membro comunitario.

Pertanto, le operazioni che comportano movimenti di beni tra l’Irlanda del Nord e gli Stati membri saranno considerate operazioni intra-UE. Le cessioni di beni saranno cessioni intracomunitarie, operazioni non imponibili, articolo 41 D.L. 331/1993, natura operazione N3.2.

Dal 1° gennaio 2021 i soggetti passivi nell’Irlanda del Nord che in base al protocollo sono soggetti alla legislazione dell’UE in materia di Iva dovranno essere identificati mediante un numero di identificazione Iva con il prefisso “XI” (diverso da quello del Regno Unito che inizia con GB).

La Direttiva Iva prevede che di norma i prefissi dei numeri di identificazione Iva nell’Unione siano basati sul codice ISO 3166 – alfa 2, con il quale può essere identificato lo Stato membro da cui lo stesso è stato attribuito ma, per i territori che non hanno un codice specifico, è prevista la possibilità di usare codici “X”.

Le prescrizioni della Direttiva 2020/1756, essendo di natura prettamente tecnica, non necessitano di norme di recepimento ma comportano l’aggiornamento dei modelli recanti i codici identificativi degli Stati membri e dei database operanti con codici identificativi esteri (VIES, OSS-Ioss, VAT e-FCA), per tener conto del prefisso specifico “XI” previsto per l’identificazione dei soggetti passivi dell’Irlanda del Nord, che effettuano operazioni relative a beni cui si applica il diritto dell’Unione in materia di Iva.

I cedenti dell’Irlanda del Nord dovranno menzionare il loro prefisso “XI” davanti al numero di partita Iva in particolare sulle fatture relative alle cessioni di beni effettuate verso un soggetto passivo di uno Stato membro.

Allo stesso modo il cliente, se soggetto passivo dell’Irlanda del Nord, dovrà fornire il proprio numero di identificazione Iva con il prefisso “XI” ai fornitori di uno Stato membro quando acquistano beni, essendo questa una delle condizioni per ottenere l’esenzione della cessione intra unionale. Il codice Nazione facente parte dell’Indirizzo fisico della Sede o della Stabile organizzazione dovrà continuare a riportare il valore “GB” (Assosoftware Faq del 27.01.2021).

Pertanto, occorrerà utilizzare specifici codici distinti a seconda del territorio interessato dall’operazione: GB per il Regno Unito, XI per l’Irlanda del Nord e naturalmente IE rimane valida per l’Irlanda.

Infine, le operazioni che comportano prestazioni di servizi tra Stati membri e Irlanda del Nord, non essendo contemplate nel protocollo di accordo, saranno equiparate a operazioni tra Stati membri e paesi o territori Terzi (extra-ue) come il Regno Unito.

Le prestazioni di servizi generiche ricevute da fornitori dell’Irlanda del nord dovranno essere autofatturate (eventualmente con utilizzo del TD17); le prestazioni di servizi generiche fatturate da un soggetto nazionale nei confronti di un cliente dell’Irlanda del Nord saranno operazioni non soggette Iva ai sensi dell’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972, natura operazione N2.1 (con applicazione dell’imposta di bollo).