4 Febbraio 2021

L’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 369 c.p.c.

di Luigi Ferrajoli
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Una questione di particolare interesse nel nostro procedimento giudiziario riguarda l’improcedibilità, ai sensi dell’articolo 369, comma 2, n. 2, c.p.c., del ricorso relativo a sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia prodotto la relata di notifica, ma semplicemente una copia autentica.

Nello specifico l’articolo 369, comma 2, n. 2 c.p.c. prescrive, a pena di improcedibilità, il deposito unitamente al ricorso della “copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta”.

Tale questione, però, non è di facile interpretazione: infatti, la giurisprudenza sull’argomento registra diverse interpretazioni.

Nel corso degli anni le Sezioni Unite, investite in diverse occasioni, hanno cercato di fare chiarezza sull’argomento.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale più tradizionale e consolidato il ricorso dovrebbe essere dichiarato improcedibile.

Infatti la Suprema Corte a Sezione Unite con l’ordinanza n. 9005/2009, riprendendo il precedente principio espresso dalla stessa Corte, sempre a Sezioni Unite, con la sentenza n. 11932/1998,  ha stabilito che: “nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declatoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’articolo 372 c.p.c., comma 2 applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui all’articolo 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione”.

Sennonché, recentemente, sempre le Sezioni Unite, interpellate sulla questione, con la sentenza n. 10648/2017 hanno cercato di temperare la portata del predetto principio, osservando che: “deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte contro ricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio”.

Sulla base di quanto dedotto, pertanto, l’orientamento in questione può essere riassunto nel seguente modo:

a) l’articolo 369 c.p.c. non permette di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenza che anche la mancanza di uno solo dei due documenti determina l’improcedibilità del ricorso;

b) l’improcedibilità può essere evitata se il deposito del documento mancato avviene entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 372 c.p.c.;

c) l’improcedibilità non può invece essere evitata allorquando il deposito avvenga oltre il termine summenzionato;

d) la sanzione dell’improcedibilità non è applicabile quando il documento mancante sia nella disponibilità del giudice;

e) l’improcedibilità non sussiste quando il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e quindi nel rispetto del termine breve per l’impugnazione (Cassazione, n. 17066/2013).

Tale orientamento giurisprudenziale è stato ulteriormente confermato anche da due recentissime pronunce della Corte a Sezioni Unite, la prima in materia di ricorso per cassazione notificato a mezzo posta elettronica certificata e depositato in copia analogica non autenticata dal difensore di parte ricorrente (Cassazione, n. 22438/2018) e l’altra in materia di notifica della sentenza impugnata in formato digitale e deposito della copia notificata da parte del ricorrente senza l’attestazione di conformità originale (Cassazione, n. 8312/2019).

Tali sentenze hanno ribadito la validità del tradizionale orientamento della Suprema Corte, operando unicamente un temperamento della rigorosità del medesimo nel caso di ricorso o di sentenza impugnata, notificati a mezzo pec.

Con la sentenza n. 25105 del 10.11.2020, la Corte di Cassazione ha ripreso i principi giurisprudenziali precedenti e ha dichiarato l’improcedibilità di un ricorso per non aver depositato, nel termine previsto dalla legge, la copia celle sentenza impugnata, munita della relata di notifica.