8 Febbraio 2021

Verifiche automatiche per l’imposta di bollo virtuale in fattura

di Clara PolletSimone Dimitri
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Con il Provvedimento prot. n. 34958, del 4 febbraio 2021, sono state dettate:

  • le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni da parte dell’Agenzia delle entrate delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio per le quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta di bollo,
  • nonché le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, e per l’invio delle comunicazioni, da parte dell’Agenzia delle entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta.

In un precedente intervento abbiamo analizzato le novità introdotte dal Decreto crescita (D.L. 34/2019). Tale norma prevede che l’Agenzia delle Entrate, con procedure automatizzate, verifichi il corretto assolvimento dell’imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche che transitano dal sistema di interscambio (SdI) intercettando, in particolare, i documenti xml privi dell’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, pur rientrando nel perimetro dell’imposta. Si pensi, a titolo esemplificativo, al fornitore di un esportatore abituale che dimentichi di applicare il bollo virtuale nelle fatture elettroniche di importo superiore ai 77,47 euro, non imponibili Iva ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 (Natura operazione N3.5). In seguito, con D.M. 04.12.2020 è stato affidato ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia il compito di definire le modalità tecniche per effettuare tali “integrazioni”, oltre ad individuare le modalità telematiche per consentire ai contribuenti di consultare ed eventualmente modificare i dati proposti dalle Entrate.

Il provvedimento n. 34958/2021 pubblicato dalle Entrate d’intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede, per ogni trimestre dell’anno, che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione degli operatori Iva due elenchi con tutte le fatture elettroniche, emesse e inviate tramite SdI. Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, i due elenchi saranno così distinti:

  • Elenco A, non modificabile, in cui saranno esposte le fatture che riportano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo,
  • Elenco B, modificabile, in cui verranno indicate le fatture che non riportano tale indicazione, per le quali l’imposta risulta dovuta in base ai criteri descritti nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento.

Grazie alla disponibilità dei dati contenuti negli elenchi, il contribuente potrà verificare la propria situazione e scegliere se accettare i dati proposti – procedendo al pagamento di quanto dovuto – oppure selezionare le fatture per le quali ritiene che non siano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo. Il contribuente potrà, inoltre, aggiungere eventualmente altre fatture elettroniche non individuate dall’Agenzia per le quali risulta dovuta l’imposta.

I due elenchi (A e B) saranno resi disponibili nel portale “Fatture e Corrispettivi” entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare. I contribuenti e gli intermediari delegati avranno tempo per modificare gli elenchi fino all’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento (in sostanza, ci sono 15 giorni per apportare variazioni agli elenchi proposti dall’Agenzia). Fanno eccezione le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell’anno, per cui le modifiche potranno essere effettuate fino al 10 settembre dell’anno di riferimento, anziché entro il 31 luglio. In assenza di variazioni saranno confermati gli elenchi proposti dall’Amministrazione.

L’elenco B può essere modificato più volte entro i termini descritti in precedenza, ma solo l’ultima variazione elaborata è utilizzata dall’Agenzia per il calcolo dell’importo dell’imposta di bollo da versare.

Terminata la fase in cui il soggetto passivo Iva può ancora apportare eventuali modifiche, la nuova procedura informatica procederà al calcolo dell’importo complessivamente dovuto a titolo di imposta di bollo per il trimestre di riferimento. Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nell’elenco A e nell’elenco B eventualmente modificato, è calcolato ed evidenziato, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi del cedente/prestatore, l’importo dovuto a titolo di imposta di bollo entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Detto termine è prorogato al 20 settembre per le fatture elettroniche relative alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare e inviate tramite SdI nel medesimo periodo.

Il contribuente potrà procedere al pagamento dell’imposta mediante addebito sul conto corrente grazie alla funzionalità presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” o, in alternativa, potrà effettuare il pagamento utilizzando il modello F24.

Ai contribuenti che non procedano al pagamento delle somme dovute verrà inviata una comunicazione elettronica all’indirizzo registrato nell’elenco INIPEC (contenente gli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese). In questo caso sarà possibile fornire chiarimenti entro 30 giorni, anche tramite un intermediario.