Le aliquote per l’anno 2021 alla Gestione Separata Inps
di Luca MambrinNella recente circolare 12/2021 l’Inps ha reso noto le aliquote contributive da applicare per l’anno 2021 agli iscritti alla Gestione Separata Inps.
Collaboratori e figure assimilate:
- l’articolo 2, comma 57, L. 92/2012 ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995 (quali ad esempio i collaboratori coordinati e continuativi, i soci di società a responsabilità limitata che percepiscono compenso in qualità di amministratori, gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, i lavoratori autonomi occasionali che hanno superato la soglia dei 5.000 euro, i venditori porta a porta se i compensi percepiti nell’anno superano l’importo di euro 6.410,26, ecc.) l’aliquota contributiva e di computo viene stabilita, per l’anno 2021, al 33%;
- la L. 81/2017 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato” ha previsto che, a decorrere dal 1°luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita Iva, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%.
La circolare 12/2021 ha precisato poi che tali aliquote si aggiungono a quelle già attualmente in vigore, pari allo:
- 0,50%, stabilita dall’articolo 59, comma 16, L. 449/1997 (utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera);
- 0,22%, disposta dall’articolo 7 D.M. 12.07.2007, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 791, L. 296/2006.
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2021 è stabilita al 24%.
Professionisti:
- l’articolo 1, comma 165 della Legge di Stabilità 2017 (L. 232/2016) ha disposto che, a decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale a fini Iva, iscritti alla gestione separata Inps e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e che non siano pensionati, l’aliquota contributiva è stabilita nella misura del 25%;
- non è stato modificato invece quanto previsto in merito all’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72% (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale);
- l’articolo 1, comma 398 della Legge di Stabilità 2021 ha disposto un aumento dell’aliquota pari allo 0,26% per l’anno 2021 e pari allo 0,51% per l’anno 2022 e l’anno 2023. Il contributo è a carico del lavoratore autonomo ed è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall’istituzione dell’Iscro, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa.
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota per il 2021 è stabilita al 24%.
Pertanto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2021 sono complessivamente fissate come segue:
Liberi professionisti | Aliquota 2021 |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 25,98% |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Collaboratori e figure assimilate | Aliquota 2021 |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 34,23% |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 33,72% |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Tali aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito che, per l’anno 2021, è stato fissato ad euro 103.055, mentre il reddito minimale per l’accredito contributivo ammonta ad euro 15.953.
La circolare 12/2021 dell’Inps ricorda, infine, che, come disposto dall’articolo 51 Tuir, le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (principio di cassa allargato).
Ne consegue che il versamento dei contributi a favore dei collaboratori di cui all’articolo 50 comma 1, lett. c-bis, i cui compensi sono assimilati a redditi di lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’ anno d’imposta 2020.