Ravvedimenti Iva “post-dichiarativi” con obbligo di integrativa
di Fabio GarriniLa liquidazione del credito annuale nel modello Iva, soprattutto quest’anno, è oggetto di una serie di complicazioni legate alla gestione degli omessi versamenti periodici che possono inibire, in tutto o in parte, l’utilizzo del credito Iva scaturente dalla dichiarazione annuale: infatti, nelle articolate interrelazioni che caratterizzano la compilazione del quadro VL, accanto alle classiche omissioni di versamento, si presentano anche le sospensioni derivanti alla legislazione emergenziale per la pandemia Covid19 (sul punto si veda il precedente contributo “I versamenti sospesi per Covid bloccano il credito Iva annuale”).
Uno dei temi su cui occorre ragionare è la gestione dei versamenti spontanei che dovessero avvenire successivamente alla presentazione del modello dichiarativo; posto che il quadro VQ accoglie unicamente gli adempimenti non spontanei, l’unica soluzione per gestire detti versamenti è quello di ipotizzare una dichiarazione integrativa.
I versamenti tardivi
Il rigo VL30 è rubricato “ammontare Iva periodica”, ma al suo interno prevede una specifica articolazione di dati da inserire.
In particolar modo, nel campo 3 devono essere indicati i versamenti periodici effettuati; nelle colonne 4 e 5 vanno allocati i versamenti non spontanei effettuati in dipendenza di avvisi di liquidazione ovvero cartelle notificate al contribuente.
Nella liquidazione del credito annuale Iva (rigo VL33), occorre tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati; la conseguenza di tale impostazione è il fatto che, se l’imposta dovuta in relazione alle liquidazioni periodiche non è stata interamente versata, il credito annuale risulterà bloccato per un importo corrispondente.
Si pone il problema di come gestire i versamenti effettuati tramite ravvedimento operoso dopo la presentazione del modello dichiarativo: posto che, ai sensi dell’articolo 13, comma 1-ter, D.Lgs. 472/1997, la definizione agevolata di un omesso versamento è ammessa fino alla notifica dell’avviso bonario, considerando che le notifiche di tali atti sono per larga parte sospese, non è improbabile che i contribuenti procedano alla regolarizzazione di tali importi tramite ravvedimento operoso anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione Iva.
Facendo un esempio concreto, si ipotizzi che Mario Rossi non abbia versato l’Iva relativa alla liquidazione del primo trimestre 2020 e, a seguito di tale omesso versamento, si trova per un egual importo bloccato il credito Iva annuale. Se, successivamente, decidesse di anticipare la notifica dell’avviso di liquidazione, ravvedendo tale importo (per beneficiare della minore sanzione), come può sbloccare il credito Iva che era stato inibito?
Sul punto certamente si rammenterà come la risposta all’istanza di interpello n. 449/2019 abbia escluso la possibilità di recuperare detto importo tramite la presentazione della dichiarazione integrativa a favore, imponendo al contrario di inserire gli importi nella dichiarazione dell’anno in cui è intervenuto il versamento; questo però venne affermato in relazione ai versamenti non spontanei (e in tal senso depongono anche le istruzioni alla compilazione del quadro VQ), mentre nulla venne affermato in relazione ai versamenti spontanei, quali sono quelli effettuati a seguito di ravvedimento operoso.
L’unica soluzione praticabile pare quindi quella di presentare una dichiarazione integrativa, facendo confluire detti importi nella colonna 3 del rigo VL30: a seguito dell’indicazione di tali versamenti verrebbe quindi autorizzato l’utilizzo del credito Iva che si palesa nel rigo VL33.
A conforto di tale posizione si deve richiamare il contenuto delle istruzioni alla compilazione del medesimo rigo VL30 colonna 3, dove si afferma la necessità di tenere in considerazione “il totale dei versamenti periodici, compresi l’acconto Iva (vedi in Appendice) e gli interessi trimestrali, nonché l’imposta versata a seguito di ravvedimento di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, relativi al 2020.”
Al riguardo, dunque, per l’indicazione dei versamenti spontanei non è previsto un limite temporale, al contrario delle colonne 4 e 5, dove viene precisato che i versamenti dipendenti da avvisi di liquidazione e cartelle vanno ivi collocati solo nel caso in cui siano effettuati entro la data di presentazione della dichiarazione.
D’altronde, se questa ipotesi fosse preclusa, l’unica soluzione a disposizione rimarrebbe la (poco efficiente) strada dell’istanza di rimborso.