22 Febbraio 2021

Estrazione da depositi Iva ed immissione in libera pratica dal 2021

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

I beni acquistati da un fornitore extra-UE (ad esempio stabilito nel Regno Unito dal 2021) diventano comunitari con l’immissione in libera pratica se sono introdotti in un deposito Iva.

L’estrazione dal deposito, ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato, è regolata dall’articolo 50 bis, comma 6, D.L. 331/1993, ai sensi del quale può essere effettuata solo da soggetti passivi d’imposta e comporta l’assolvimento dell’Iva.

La base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all’operazione non assoggettata all’imposta per effetto dell’introduzione. Qualora successivamente all’introduzione nel deposito, i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, la base imponibile è pari al valore dell’ultima cessione aumentato delle eventuali prestazioni di servizi effettuate sui beni fino al momento dell’estrazione.

Le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito Iva sono effettuate senza pagamento dell’imposta ai sensi dell’articolo 50 bis, comma 4, D.L. 331/1993 e l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione.

È effettuata senza pagamento dell’imposta l’estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della facoltà di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) e comma 2, D.P.R. 633/1972 (esportatori abituali); in tal caso, la dichiarazione di intento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), D.L. 746/1983, convertito, con modificazioni, dalla L. 17/1984, deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.

Al momento dell’immissione in consumo ai fini dell’utilizzazione o commercializzazione in Italia si possono presentare due differenti situazioni a seconda che il soggetto estraente i beni dal deposito Iva sia il medesimo che li ha introdotti oppure un soggetto diverso.

In particolare, il soggetto Iva che estrae beni, nel primo caso, emette autofattura ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972.

Nell’ipotesi di cessioni dei beni all’interno del deposito successive all’introduzione, il soggetto integra con Iva l’autofattura che certifica l’acquisto immediatamente precedente all’estrazione.

“Il bene estratto dal deposito Iva vi è stato in genere introdotto per effetto di una importazione e, quindi, l’operazione originaria è stata documentata mediante una bolletta doganale, non soggetta, per espressa previsione dell’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015, all’obbligo di fatturazione elettronica… Al momento dell’estrazione, nella normalità dei casi, la cessione del bene avvenuta dentro il deposito è già stata documentata e siamo di fronte ad una mera integrazione del documento originario al fine di assolvere al debito d’imposta” (circolare 14/E/2019, paragrafo 6.3).

In tutti i casi, è possibile predisporre un documento, contenente i dati necessari per l’assolvimento dell’imposta compresi i dati del fornitore, ed inviarlo all’Agenzia delle entrate tramite SdI (verrà recapitato solo al soggetto emittente) con tipo documento TD22, indicando l’aliquota e l’imposta dovuta. Tale documento sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri Iva da parte dell’Agenzia, secondo le indicazioni della guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro (versione 1.3).

La compilazione del documento TD22 richiede l’indicazione:

  • nel campo cedente/prestatore, occorre riportare i dati del cedente estero con l’indicazione del paese di residenza per l’estrazione effettuata dallo stesso soggetto che ha introdotto i beni o i dati del cedente (estero o residente) con l’indicazione del paese di residenza, relativi all’acquisto immediatamente precedente l’estrazione dal deposito;
  • nel campo cessionario/committente, invece, andrà esposto l’identificativo Iva di colui che effettua l’estrazione;
  • nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di estrazione;
  • dell’imponibile presente nel documento che certifica l’acquisto precedente all’estrazione dei beni dal deposito Iva (la bolletta doganale oppure, in caso di acquisto da soggetto extra-comunitario di beni all’interno del deposito, l’autofattura) e la relativa imposta calcolata dal cessionario. L’imponibile e la relativa imposta devono essere aumentati in funzione del valore delle prestazioni di servizi effettuate sui beni all’interno del deposito;
  • l’indicazione nel campo 2.1.6. dei riferimenti del documento (compresa la data), emesso senza applicazione dell’Iva, che certifica l’acquisto immediatamente precedente all’estrazione (la bolletta doganale oppure, in caso di acquisto da soggetto extra-comunitario di beni all’interno del deposito, l’autofattura). In tutti i casi in cui la fattura di riferimento sia passata via SdI, occorre indicare nel campo 2.1.6 l’IdSdi attribuito dal Sistema di interscambio alla fattura ricevuta, se disponibile;
  • nel campo 2.1.1.4 Numero è consigliabile inserire una numerazione progressiva ad hoc.

Se il documento integrativo TD22 riporta il riferimento alla bolletta doganale comporta la registrazione dell’imponibile e dell’imposta nel registro delle fatture emesse e della sola imposta nel registro delle fatture acquisti.

Se il TD22 non riporta il riferimento alla bolletta doganale ed è indicato un cedente/prestatore comunitario, dovrà essere annotata solo l’imposta nel registro delle fatture emesse e nel registro fatture acquisti. Nel caso in cui in fase di estrazione l’imponibile dei beni estratti sia variato rispetto a quello risultante dalla bolletta doganale o fatturato in fase di introduzione, il maggiore imponibile con la relativa imposta vanno annotati sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti.

Alternativamente il soggetto Iva, che estrae i beni nel caso sia lo stesso soggetto che ha introdotto le merci nel deposito, può emettere autofattura cartacea; nell’ipotesi di cessioni dei beni all’interno del deposito successive all’introduzione, il soggetto integra manualmente con Iva l’autofattura che certifica l’acquisto immediatamente precedente all’estrazione.