2 Marzo 2021

DAC 6: gli elementi distintivi che interessano i trust

di Ennio Vial
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La DAC 6 annovera una serie di casistiche che portano alla segnalazione anche in ipotesi di trust. Le casistiche più delicate attengono ai criteri distintivi di cui alla lettera D, ossia a quelli volti a confondere le acque in merito alla trasmissione delle informazioni DAC2 CRS, oppure in tema di corretta individuazione del titolare effettivo. Sotto questo profilo la circolare 2/E/2021 non offre molti spunti innovativi, segnalando piuttosto le casistiche già proposte dal D.M. 17.11.2020.

L’elemento distintivo D, punto 1, c) è così definito: “la riclassificazione di redditi e capitali come prodotti o pagamenti che non sono soggetti allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari”.

La Sezione I dell’Allegato A, lettera M al citato D.M. propone quale esempio il caso di un trust che paga conti o fatture per conto di un beneficiario. L’ipotesi è chiara. Se il trust Alfa è residente in Italia e attribuisce delle somme al beneficiario fiscalmente residente all’estero, l’evento troverà puntuale segnalazione ai fini CRS. Ebbene, per evitare detta segnalazione, il trustee potrebbe pagare direttamente delle spese per conto del beneficiario.

Il criterio distintivo D.1.f) contempla i meccanismi che possono inficiare l’adeguata verifica dei titolari effettivi. La Sezione I dell’Allegato A del D.M., lettera H, propone il seguente esempio: «Un meccanismo elaborato per indurre in errore un’istituzione finanziaria circa i reali beneficiari di un trust, all’atto dell’apertura del conto. Ad esempio, nel caso in cui, all’apertura del conto, risulti un ente di beneficenza quale unico beneficiario discrezionale e, in seguito, l’ente di beneficenza venga sostituito con i reali beneficiari, senza informare l’istituzione finanziaria presso cui il conto è detenuto. La commercializzazione di una società che ha lo scopo di beneficiare automaticamente dello status di entità non finanziaria attiva nella giurisdizione di costituzione».

L’ipotesi appare invero un po’ estrema. Un trust del genere, se redatto in Italia, presenterebbe dei grossi profili di incertezza ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione e dovrebbe anche fare i conti con il divieto del mandato a donare di cui all’articolo 778 cod. civ., sempre che tale sostituzione sia assegnata al trustee.

La circolare 2/E/2021 segnala che per beneficiari del trust si intendono coloro che, al momento dell’apertura del conto, sono titolari di diritti verso il trustee o che lo diventano successivamente. E ciò anche per coloro che sono titolari di diritti verso il trustee, sebbene non inclusi nella categoria “beneficiari” definita nell’atto costitutivo. L’Agenzia mostra consapevolezza del fatto che un soggetto potrebbe essere titolare di diritti di attribuzioni di somme, magari al verificarsi di precise condizioni, pur non essendo tecnicamente espressamente qualificato come beneficiario. Tale tecnica redazionale degli atti permette, ad esempio, di escludere taluni da diritti di nomina del guardiano ma non dal diritto di percezione di frutti o in generale di somme dal trust.

La lettera D, punto 2 contempla i casi che coinvolgono l’utilizzo di veicoli societari o accordi giuridicamente vincolanti che consentono di schermare il reale detentore di asset non necessariamente produttivi di redditi di natura finanziaria (ad esempio proprietà immobiliari), che dunque non rientrano nel contesto della disciplina sullo scambio automatico di informazione sui conti finanziari.

L’Allegato A del D.M. annovera tra gli esempi di meccanismi che utilizzano una struttura offshore opaca, il caso del trust in cui un trustee gestisce il trust in base alle istruzioni di un altro soggetto, non riconosciuto come trustee o protector in base all’atto costitutivo del trust.

Potrebbe essere il caso in cui l’atto istitutivo del trust prevede che il trustee, per operare, sia tenuto a chiedere forme di consenso o autorizzazioni più o meno intense a soggetti diversi dal guardiano. La casistica potrebbe invero essere interpretata come la classica ipotesi del trust interposto. Ovviamente, ad avviso di chi scrive, il problema ai fini della DAC6 si pone soprattutto se il trustee occulto è diverso dai soggetti che già sono identificati come titolari effettivi.