Transizione 4.0 tra chiarimenti interpretativi e imminente rimodulazione
di Debora ReverberiContinua incessantemente l’evoluzione del Piano Transizione 4.0, la cui disciplina contenuta nella Legge di Bilancio 2021 necessita di chiarimenti interpretativi e veri e propri correttivi attesi col nuovo Decreto Ristori (recentemente ribattezzato “Decreto Sostegni”).
I commi dal 1051 al 1063 e 1065 dell’articolo 1 L. 178/2020 delineano infatti un’innovata disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, applicabile a partire dagli investimenti effettuati al 16.11.2020 fino al 31.12.2022, in relazione alla quale permangono ad oggi molte incertezze.
Alcune zone d’ombra della normativa, esaminate in un precedente contributo, sono state chiarite dal Mise in occasione del convegno del 10.02.2021 organizzato dalle associazioni di imprese manifatturiere Federmacchine e Anima; restano tuttavia dubbi non sciolti e la necessità che i chiarimenti interpretativi trovino espressione in un testo di Legge.
Inoltre, su richiesta della Commissione europea, il Piano Transizione 4.0 dovrà essere rimodulato con un ulteriore potenziamento degli investimenti 4.0 a discapito dei beni ordinari, nell’ottica di favorire gli investimenti direttamente connessi alla trasformazione digitale dei processi aziendali.
Sovrapposizione tra discipline e termine ultimo di prenotazione della normativa previgente
L’assenza di un regime transitorio nella Legge di Bilancio 2021 volto ad evitare sovrapposizioni tra la nuova normativa ex L. 178/2020, in vigore per investimenti effettuati dal 16.11.2020, e la previgente ex L. 160/2019, in vigore dal 01.01.2020 fino al 31.12.2020 incluse le prenotazioni al 31.12.2020, ha ragionevolmente indotto i beneficiari della misura a ritenere che:
- per investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 fosse possibile optare per l’agevolazione più conveniente;
- le prenotazioni della disciplina previgente rilevassero entro il 31.12.2020 come previsto dall’articolo 1, comma 185, L. 160/2019, con eventuale possibilità di rinuncia in favore della nuova L. 178/2020.
In realtà la differente posizione del Mise, che dovrebbe trovare espressione in un imminente provvedimento di Legge, era già manifesta alla metà del mese di dicembre quando venne predisposta una bozza di emendamento correttivo del Piano Transizione 4.0 contenuto nel DDL di Bilancio 2021.
Secondo il Ministero la data del 16.11.2020 rappresenta lo spartiacque tra i due regimi, con i seguenti effetti:
- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 si applica esclusivamente la L. 178/2020;
- le prenotazioni della previgente disciplina ex L. 160/2019 rilevano al 15.11.2020, senza facoltà di rinuncia in favore della nuova disciplina.
Massimale di spesa per beni immateriali 4.0
In occasione del convegno Federmacchine – Anima il Mise ha chiarito che il comma 1058 dell’articolo 1 L. 178/2020, indicante un massimale di investimenti in beni immateriali 4.0 pari a 1 milione di euro sull’intero biennio 2021/2022, contiene un errore.
Nel prossimo provvedimento di Legge che modificherà e correggerà il Piano Transizione 4.0, gli investimenti in software compresi nell’Allegato B annesso alla L. 232/2016 saranno soggetti al limite massimo annuale di 1 milione di euro.
Calcolo del limite di 5 milioni di euro per la fruizione in unica soluzione del credito d’imposta
Si attende ancora un chiarimento circa l’individuazione del periodo d’imposta in cui quantificare il volume di ricavi o compensi da parametrare al tetto di 5 milioni di euro, per aversi l’utilizzo in compensazione in un’unica quota annuale del credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali ordinari effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 1059, L. 178/2020.
Riporto negli anni del credito inutilizzato per incapienza
In occasione di Telefisco 2021 l’Agenzia delle entrate aveva già chiarito la possibilità di utilizzo successivo delle quote di credito non compensate nell’anno per incapienza, in continuità con la circolare AdE 5/E/2015 in materia di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex articolo 18 D.L. 91/2014 (c.d. Decreto Competitività).
Restava tuttavia il timore che il riporto non fosse attuabile oltre il periodo di compensazione di tre anni (o di uno in caso di soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro).
Il Mise ha confermato, nel convegno più volte citato, la possibilità di riporto a nuovo senza limiti delle eccedenze di credito per incapienza.
Imminente rimodulazione del Piano Transizione 4.0
In relazione alle richieste della Commissione europea il Piano Transizione 4.0 sarà rimodulato, con decorrenza presumibilmente retroattiva al 16.11.2020.
La nuova versione del Piano dovrebbe prevedere un ulteriore potenziamento del credito d’imposta per investimenti 4.0, un contestuale depotenziamento dell’incentivo sui beni ordinari e la ridefinizione dell’aliquota al 15% per i beni destinati allo smart working.
Per quanto concerne il rafforzamento del piano per investimenti 4.0 si segnalano le seguenti presunte modifiche:
- la conferma dell’aliquota del 50% per investimenti in beni materiali 4.0 (entro 2,5 milioni di euro di investimenti complessivi) sull’intero biennio;
- l’incremento dell’aliquota per beni immateriali 4.0 dal 20% attuale al 25% sull’intero biennio;
- l’inclusione negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016 di nuove specifiche categorie di strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa a forme di lavoro agile.
17 Marzo 2021 a 7:44
riguardo all’utilizzo del credito oltre i 3 anni lei dice “Il Mise ha confermato…la possibilità di riporto a nuovo senza limiti delle eccedenze di credito per incapienza.”
1.che valore ha la conferma ad un convegno, in caso di contestazione dell’AdE ?
2.ci sono dei riferimenti normativi certi ?
Grazie
17 Marzo 2021 a 17:51
La posizione manifestata, seppur informalmente, dal Mise in un recente convegno è allineata e quella dell’Agenzia delle entrate che, nella risposta a Telefisco 2021, ha confermato la possibilità di riporto delle quote di credito inutilizzate per incapienza agli anni successivi.
Sebbene non sia stato trattato espressamente il caso del riporto oltre il periodo di fruizione (tre anni), nella risposta data l’Agenzia ha richiamato per analogia i chiarimenti della circolare Ade 5/E/2015 in materia di credito d’imposta beni strumentali ex decreto competitività ex art.18, DL 91/2014.
A pagina 15 la citata circolare recita:
“Nel caso in cui, per motivi di incapienza, la quota annuale – o parte di essa – non possa essere utilizzata, la stessa potrà essere fruita già nel successivo periodo di imposta, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo di imposta.
Pertanto, per un soggetto con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, la prima quota del credito di imposta maturato in riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal 25 giugno 2014 e fino al 31 dicembre dello stesso anno è utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2016. La seconda quota sarà utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2017, la terza dal 1° gennaio 2018”
Il chiarimento pare dunque confermare che le quote residue possano essere utilizzate negli anni seguenti a partire dal successivo a seconda della capienza, dunque anche oltre l’orizzonte di fruizione di 3 anni.
Coi nostri più cordiali saluti
2 Maggio 2021 a 20:55
Bisognerebbe farsi rilasciare un chiarimento scritto in merito alla legge attuale (riportata di preciso nella risposta).
Andare per analogia riportando vecchie leggi, seppure simili, non conta nulla in caso sorgesse il contenzioso.
Probabilmente, visto che la domanda è molto diffusa, magari c’è già un chiarimento in merito (riporto il credito oltre i tre anni si o no).