Separazione dei coniugi: chi paga l’Imu sulla ex casa coniugale?
di Fabio GarriniNell’ambito degli accordi di separazione, la casa coniugale viene spesso assegnata in uso ad uno dei coniugi, senza comunque modificarne il titolo di possesso: occorre chiedersi in questo caso chi sia il soggetto passivo tenuto al pagamento dell’Imu.
Nel 2012 venne introdotta una specifica disposizione (articolo 4, comma 12-quinquies, D.L. 16/2012) che individuava nel coniuge assegnatario il soggetto passivo (esclusivamente per l’applicazione dell’Imu), quale titolare di un diritto di abitazione sull’immobile, potendo peraltro fruire dell’esenzione per abitazione principale; conseguentemente, il coniuge non assegnatario veniva liberato dal pagamento del tributo in relazione a tale immobile, uscito dalla sua disponibilità.
Dal 2020, con l’introduzione della nuova Imu, avvenuta ad opera della Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019), la disciplina si è modificata e risulta caratterizzata da una formulazione differente; tanto il comma 743 con riferimento alla soggettività passiva, quanto il comma 741 in relazione alle ipotesi di assimilazione all’abitazione principale, non presentano più alcun riferimento al “coniuge assegnatario”, ma al “genitore affidatario dei figli”.
Da subito si è posto il dubbio riguardante il trattamento dell’abitazione assegnata nell’ambito di una separazione di un rapporto coniugale senza figli: il trasferimento della soggettività passiva deve considerarsi tutt’ora operante, ovvero tale disciplina oggi riguarda esclusivamente il caso di rapporti dove sono presenti dei figli che vengono affidati ad uno dei genitori?
La prima posizione
La questione era stata posta all’attenzione del ministero già nel forum tenuto con la stampa specializzata nel mese di gennaio 2020 (le cui risposte, comunque, non sono confluite in alcun documento ufficiale, pur essendo pubblicate sul sito del Mef): in tale occasione la risposta ufficiale ha evidenziato un’interpretazione decisamente restrittiva.
Secondo il ministero, infatti, il chiaro tenore letterale della disposizione di cui al comma 741 dell’articolo 1, alla lett.c), delle Legge di bilancio 2020 avrebbe condotto alla considerazione che l’assimilazione all’abitazione principale e quindi il regime di esenzione dall’Imu dovesse riguardare esclusivamente il caso di assegnazione della casa familiare “al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice”: circostanza che comporta altresì la costituzione, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, del diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.
Secondo tale interpretazione, infatti, al di fuori di tale previsione normativa, di carattere peraltro agevolativo, non suscettibile quindi di interpretazione estensiva, trovano applicazione le regole ordinarie che disciplinano il tributo.
Con la conseguenza che ciascuno dei due coniugi avrebbe dovuto considerarsi soggetto passivo per la propria quota di possesso.
La posizione della circolare 1/DF/2020
Tale posizione è stata comunque ben presto riconsiderata nell’ambito del documento pubblicato a commento delle novità contenute nella Legge di bilancio 2020 (si tratta della circolare 1/DF del 18.03.2020).
Il Ministero osserva infatti che, in caso di separazione senza figli o con figli maggiorenni e autosufficienti, la giurisprudenza ritiene che la casa coniugale non può essere assegnata ad uno dei due coniugi a titolo di contributo al mantenimento, in sostituzione dell’assegno di mantenimento, non avendo l’assegnazione una funzione assistenziale (Corte di Cassazione, n. 6979 del 22.03.2007).
Ed invero, la differente formulazione della norma introdotta dal comma 7411, lett. c), n. 4, che fa riferimento alla casa familiare e al genitore, e non più alla casa coniugale e al coniuge, è volta soltanto a chiarire che nell’ambito dell’assimilazione all’abitazione principale sono ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale.
Afferma chiaramente il Ministero, “nulla quindi è mutato rispetto alla precedente disciplina”.
Pertanto, continua a permanere l’esclusione dall’Imu della casa familiare assegnata con provvedimento del giudice già assimilata all’abitazione principale nella previgente disciplina.
Osserva poi il Ministero che, in ogni caso, ai fini dell’applicazione dell’assimilazione in argomento, occorre evidenziare che l’individuazione della “casa familiare” viene effettuata dal giudice con proprio provvedimento che non può essere suscettibile di valutazione da parte del comune.
Si prescinde quindi dalla proprietà in capo ai genitori o ad altri soggetti (ad esempio i nonni) e i requisiti della residenza e della dimora dell’assegnatario non sono rilevanti ai fini dell’assimilazione.
9 Aprile 2021 a 15:29
In tema di esenzione qual’è la portata ovvero quali sono le deroghe che impone il DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102 all’Art. 2. comma 5 (esenzione IMU per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) per i quali non sussiste il vincolo della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Se il militare risiede in un altro comune diverso da quello della moglie hanno entrambi diritto alla esenzione IMU per prima casa?