16 Marzo 2021

Avviso di accertamento al socio valido anche se quello alla società è nullo

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Nel caso di accertamento, nei confronti dei soci di una Srl a ristretta base societaria, di un maggior reddito di partecipazione per ricavi non dichiarati dalla società estinta, l’eventuale verifica, per vizi formali, della nullità dell’avviso relativo a debiti della società, non inficia sulla validità dello stesso. Continua quindi ad essere necessario verificare i presupposti sostanziali che hanno indotto alla ricostruzione del maggior reddito e la nullità dell’avviso di accertamento notificato alla società estinta non può essere automaticamente estesa anche agli avvisi di accertamento emanati nei confronti dei soci.

È questo il principio richiamato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 7168, depositata ieri, 15 marzo.

Il caso riguarda una S.r.l. nei confronti della quale erano stati emessi avvisi di accertamento per il recupero a tassazione di ricavi non dichiarati in relazione alla vendita di alcune unità immobiliari. Gli avvisi di accertamento erano stati notificati alla società, all’ex amministratore, nonché ai soci.

Venivano poi notificati avvisi di accertamento ai soci a titolo di recupero del maggior reddito di partecipazione non dichiarato, in considerazione della ristretta base societaria.

A seguito di impugnazione l’avviso di accertamento nei confronti della società veniva dichiarato nullo, in quanto intestato a società ormai cancellata dal registro delle imprese. La CTR estendeva la nullità anche agli atti conseguenziali notificati ai soci.

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, abbandonando la pretesa nei confronti della società ma insistendo per il riconoscimento della legittimità degli avvisi di accertamento notificati ai soci (sia quelli intestati alla società ormai estinta, sia quelli intestati direttamente ai soci per la quota di redditi ritenuta attribuibile agli stessi).

Al di là delle specifiche questioni attinenti la notifica dell’avviso di accertamento alla società estinta (materia che, tra l’altro, è stata interessata anche da un’importante evoluzione legislativa), ben più interessanti paiono però essere le conclusioni raggiunte con riferimento agli avvisi di accertamento emessi direttamente nei confronti dei soci per il maggior reddito da partecipazione, in considerazione della ristretta base societaria.

Sul punto l’Agenzia delle entrate eccepiva che, seppur l’evasione fiscale della società non fosse stata contestabile (per estinzione, per vizi di notifica, per decadenza, ecc.), ciò non impediva di ritenere comunque legittimi gli avvisi di accertamento notificati ai soci per i maggiori utili percenti e non dichiarati: solo nel caso in cui, infatti, fosse stata dimostrata, nel merito, l’infondatezza della ripresa a tassazione nei confronti della società, sarebbe stato possibile disconoscere la legittimità degli avvisi di accertamento notificati ai soci.

Il ricorso del Fisco è stato ritenuto legittimo da parte della Corte di Cassazione, la quale, con l’ordinanza in esame, ha statuito che “una volta evidenziato che l’amministrazione finanziaria può far valore nei confronti del socio di una società a ristretta base azionaria la pretesa di un maggior reddito non dichiarato quale conseguenza della percezione di utili non dichiarati, nel caso di estinzione della società, l’eventuale verifica, per vizi formali, della nullità dell’avviso relativo a debiti della società, non fa venire meno la necessità dell’accertamento della legittimità della pretesa nei confronti del socio”.