Il Decreto Sostegni, la riforma dello sport e quella del terzo settore
di Guido MartinelliIl c.d. Decreto Sostegni, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale interviene in maniera “sostanziale” nel mondo dello sport e del terzo settore.
Infatti, neanche il tempo di esaminare i nuovo decreti delegati contenenti la riforma dello sport, la cui pubblicazione era avvenuta in due tempi nelle Gazzette Ufficiali n. 67 del 18.03.2021 e 68 del 19.03.2021 (la cui entrata in vigore era quindi prevista, per i primi due il 02.04.2021 e per i rimanenti tre il giorno successivo), che il nuovo decreto legge, al suo articolo 30, commi 7 e seguenti, ne differisce l’entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2022, mantenendo inalterata solo la data originale di partenza della riforma del lavoro sportivo al 1° luglio 2022.
D’altro canto questo rinvio era stato preannunciato già dal comunicato stampa che era stato emanato dal Governo al termine della seduta di approvazione dei decreti e, pertanto, era atteso.
La probabile causa appare legata alla volontà di poter intervenire sul contenuto dei testi varati, atteso che la stessa legge delega (L. 86/2019) autorizza la pubblicazione di decreti correttivi entri due anni dalla emanazione dei primi.
Ma anche la riforma del terzo settore è stata oggetto di rinvio.
Infatti, il secondo comma dell’articolo 14 contiene un differimento, al 31.05.2021, del termine indicato dall’articolo 101, comma 2, del codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017), fino ad ora fissato al 31 marzo prossimo, per l’adeguamento, con i quorum costitutivi e deliberativi della assemblea ordinaria, degli statuti delle onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale ai contenuti obbligatori fissati dal citato codice.
Ciò fa presumere che, prima di tale data, difficilmente sarà attivato il Registro unico nazionale del terzo settore (il c.d. Runts) smentendo, pertanto, la data del 21 aprile che era stata diffusa dai media.
Viene anche riconosciuto, dal primo comma del medesimo articolo, un fondo straordinario di cento milioni di euro a sostegno degli enti del terzo settore.
Analogo provvedimento, invece, non si presenta per il mondo dello sport dilettantistico, che si trova ancora bloccato nella sua attività dall’emergenza sanitaria.
L’unico aiuto specifico per lo sport è la previsione, per i soggetti che erano inquadrati come collaboratori sportivi dilettantistici ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir, di un’indennità complessiva che non concorre alla formazione del reddito.
Dovranno aver cessato, ridotto o sospeso l’attività in seguito all’emergenza epidemiologica e non possedere altri redditi di lavoro o assimilati.
L’importo è determinato in maniera “una tantum” sui compensi ricevuti nel 2019 (pertanto chi non avesse ricevuto compensi in quell’anno non avrà diritto alla indennità) e suddiviso per fasce di reddito: oltre 10.000 euro l’indennità è pari a euro 3.600, da 4.000 a 10.000 è pari a euro 2.400, per importi inferiori euro 1.200.
Il bonifico sarà effettuato da Sport e salute automaticamente per i soggetti già percettori dei precedenti contributi di analogo presupposto; per i nuovi si avrà un decreto che ne fisserà le modalità.
Comunque, sia il mondo dello sport che quello del terzo settore potranno godere, per l’attività commerciale svolta, dei contributi a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto.
La norma si rivolge agli operatori economici e si differenzia da quelle precedenti, contenute nei Decreti Rilancio e Ristori, per i requisiti e le modalità di calcolo.
In particolare, per quello che riguarda i requisiti, non bisogna fare riferimento al codice Ateco; cosa che invece era necessaria per i decreti precedenti.
Per quello che riguarda la platea degli aventi diritto, nella relazione illustrativa al decreto viene chiarito che “tra i soggetti indicati al comma uno rientrano quali possibili beneficiari del contributo e alle condizioni previste dalla disposizione anche gli enti non commerciali compresi anche il terzo settore degli enti religiosi civilmente riconosciuti in relazione allo svolgimento di attività commerciali”.
Di conseguenza, oltre che alle società sportive dilettantistiche, che sono imprese, anche le associazioni sia sportive che culturali con partita Iva potranno ricevere questo contributo nel rispetto dei requisiti descritti.
Nel calcolo del fatturato di cui al successivo punto 4 si dovrà fare riferimento solo all’attività commerciale svolta.
Nessuna incidenza avranno i c.d. proventi istituzionali. Potranno richiederlo gli enti con partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto.
Per accedere al contributo l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 deve essere inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 con riferimento alla data di cessione dei beni o della prestazione di servizi.
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal decreto.
L’istanza deve essere presentata a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa; le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione della disposizione in esame sono definiti con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate.
23 Marzo 2021 a 8:57
Egr. Prof. Martinelli
ai fini del computo della perdita di fatturato ex art.1 comma 4 del D.L. 41/2021 Sostegni, non ritiene che il caso delle SSD a RL sia diverso da quello delle ASD o APS di cui trattò la Circolare AdE 22/E del 21/7/2020 al punto 2.5 per escludere i proventi istituzionali dal computo della perdita di fatturato ai fini del calcolo del contributo da DL Rilancio ?
In particolare, una SSD a RL è indiscutibilmente un’impresa, genera ricavi ex art.85 Tuir che beneficiano della decommercializzazione ex art.148 c.3 Tuir senza che, a mio modesto avviso, perdano la loro natura di ricavi.
23 Marzo 2021 a 10:10
Premesso che siamo in una area di non chiarezza (e, pertanto, tutte le posizioni appaiono di partenza legittime) non trovo nella prassi amministrativa e nella filosofia del provvedimento alcun appiglio che possa consentire di far incidere, per una ssd, anche i proventi istituzionali nel computo dei contributi previsti dal decreto. Lei stesso nel quesito evidenzia la contraddizione: genera ricavi ex art. 85 tuir e vorrebbe considerare agli stessi equiparati anche quelli di cui all’art. 148 co. 3. A mio avviso se così fosse la norma dovrebbe dirlo espressamente. Pertanto non credo che si possano ricomprendere, felice per il mondo dello sport di essere smentito da una eventuale circolare della agenzia delle entrate.