Decreto Sostegni: le novità in sintesi
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Venerdì scorso, 19 marzo, il Consiglio dei Ministri ha approvato l’atteso “Decreto Sostegni”. Si richiamano, di seguito, in sintesi, le principali novità introdotte.
Contributo a fondo perduto | È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019. Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 2019 il contributo spetta anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta. Il contribuito è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019 (per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019 rilevano i mesi successivi all’attivazione), così determinata: – 60% se i ricavi e compensi del 2019 (o, più precisamente, del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto) non sono superiori a 100.000 euro, – 50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro, – 40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro, – 30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro, – 20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro. È comunque riconosciuto l’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo è pari a 150.000 euro. Il contributo, a scelta irrevocabile del contribuente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, in forma di credito d’imposta. Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti (anche per il tramite dei loro intermediari) dovranno presentare apposita istanza all’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio dell’apposita procedura telematica (ad oggi non ancora disponibile). |
Registri Iva precompilati | Viene differito al 1° luglio 2021 il termine a partire dal quale saranno messi a disposizione dei contribuenti i registri Iva precompilati e le liquidazioni periodiche Iva precompilate. Le bozze della dichiarazione annuale Iva saranno messe a disposizione a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022. |
Contributi per le attività con sede in centri commerciali – abrogazione | Vengono abrogate le previsioni dell’articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, D.L. 137/2020, che prevedevano, nell’anno 2021, un contributo a favore degli operatori con sede operativa nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande. |
Contributi a fondo perduto per le attività nei comuni con santuari religiosi | Viene modificato l’articolo 59 D.L. 104/2020 in materia di contributi a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici. A seguito delle modifiche i contributi sono riservati alle attività svolte nei comuni ove sono situati santuari religiosi se la popolazione è superiore a 10.000 abitanti. |
Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici | Viene istituito un Fondo, destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, per la concessione di contributi a favore dei soggetti che esercitano attività d’impresa nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. |
Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente dalla riscossione | Viene esteso al 30 aprile il periodo sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio). I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31.05.2021). |
Rottamazione ter e saldo e stralcio | Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 possono essere versate entro il 31.07.2021. Le rate in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021 possono essere versate entro il 30.11.2021. Sono riconosciuti i c.d. “5 giorni di tolleranza”. |
Annullamento dei carichi | Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli adenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. La stessa misura è estesa anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. Sarà emanato, a tal fine, un apposito decreto: fino alla data dell’annullamento è comunque sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro. |
Definizione avvisi bonari non spediti | Potranno essere emanati appositi provvedimenti per la definizione delle somme dovute a seguito di avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spediti nel rispetto del periodo di sospensione, ma elaborati entro il 31.12.2020 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2017) e entro il 2021 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2018). La definizione non si estenderà invece ai controlli formali ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1973. Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato una riduzione del volume d’affari superiore al 30% (o dell’ammontare dei ricavi/compensi, se non è prevista la presentazione della dichiarazione Iva). Sarà l’Agenzia delle entrate ad inviare la proposta di definizione, se sussistono i requisiti previsti. In caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze la definizione non produce effetti. |
Certificazioni uniche e conservazione fatture elettroniche | Come già annunciato con apposito comunicato stampa, il termine di trasmissione della Certificazione Unica 2021 è stato differito al 31.03.2021. Le fatture elettroniche 2019 potranno essere portate in conservazione entro il 10.06.2021. |
Riduzione canone Rai | Per l’anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, il canone di abbonamento è ridotto del 30%. È riconosciuto un credito d’imposta per coloro che hanno già effettuato il pagamento. |
Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport | Ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite, già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e 15 bis D.L. 137/2020, è riconosciuta un’indennità di 2.400 euro. Un’indennità (nella stessa misura) è riconosciuta al ricorrere di ulteriori fattispecie dettagliatamente indicate dalla norma. È riconosciuta un’indennità ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione, anche presso le Asd e le Ssd, in misura variabile in funzione dei compensi relativi ad attività sportiva percepiti nel 2019. |
Aiuti di Stato |
Il limite di 800.000 euro previsto dall’articolo 54 D.L. 34/2020 è stato portato a 1,8 milioni di euro. La richiamata disposizione normativa prevede un regime-quadro per l’adozione di misure di aiuti di Stato per l’emergenza Covid-19 da parte di Regioni, Province autonome, Enti locali e Camere di Commercio: in considerazione delle varie modifiche introdotte a livello europeo è stata dunque adeguata anche la normativa nazionale. È stato aumentato anche l’importo massimo degli aiuti nel settore della pesca e dell’acquacultura, nonché nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. |
22 Marzo 2021 a 11:28
Buongiorno,
cortesemente chiedo il vostro parere in merito a una questione di tipo aritmetico, vale a dire: se il calcolo della perdita media di fatturato fornisce il 29,91% si è nelle condizioni di poter accedere al contributo? Poiché il testo del decreto cita il 30% dovrebbe potersi argomentare che , non specificandosi 30,0 % sia lecito approssimare il 29,91% col 30%.
Grazie in anticipo per la vostra competente opinione.