23 Marzo 2021

Proroga per le procedure di controllo delle merci importate in UK

di Clara PolletSimone Dimitri
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In base all’accordo commerciale e di cooperazione tra l’Unione Europea e il Regno Unito sono state introdotte alcune misure transitorie per agevolare gli operatori economici che devono affrontare nuovi adempimenti conseguenti agli effetti della Brexit.

Con un avviso pubblicato il 17 marzo 2021 l’Agenzia delle dogane italiana ha diffuso una recente informativa pubblicata dalle dogane britanniche.

La nota ricorda che, in origine, era stato previsto un calendario condiviso per l’applicazione graduale dei controlli sulle importazioni dall’UE in Gran Bretagna, per consentire alle imprese di prepararsi alla reintroduzione di una frontiera fisica senza impatti negativi sull’operatività aziendale. Rispetto al calendario iniziale, l’interruzione causata dalla pandemia da Covid-19 è durata più a lungo ed è stata più profonda di quanto previsto. Di conseguenza, il governo inglese ha riesaminato questi tempi e accolto le istanze degli stakeholder disponendo le seguenti proroghe riferite alle attività di controllo delle merci in ingresso in Gran Bretagna:

1. Procedure doganali

  • Le dichiarazioni doganali di importazione saranno sempre necessarie, ma la possibilità di utilizzare il sistema di dichiarazione differita, compresa la presentazione di dichiarazioni supplementari fino a sei mesi successivi all’importazione delle merci, è stata prorogata al 1 ° gennaio 2022, ad eccezione delle merci sottoposte a controllo UK. Si tratta, in sintesi, di una semplificazione che consente agli operatori di posticipare la predisposizione della dichiarazione doganale “completa” ed il pagamento dei dazi. La procedura in argomento trova applicazione per gli standard goods, ossia tutti quei beni che non rientrano nella lista dei cosiddetti controlled goods. Quest’ultimi corrispondono a prodotti inclusi in uno specifico elenco consultabile sul sito delle autorità fiscale del Regno Unito (HMRC): a titolo esemplificativo, rientrano nei controlled goods i beni soggetti ad accisa, i farmaci controllati, i prodotti chimici, le specie animali a rischio di estinzione, le bevande alcoliche, etc..
  • Le dichiarazioni in materia di sicurezza e protezione per le importazioni non saranno richieste fino al 1 ° gennaio 2022 (termine in precedenza fissato al 30 giugno 2021).

 

2. Prodotti sanitari e fitosanitari (SPS)

  • I requisiti di pre-notifica per i prodotti di origine animale (POAO), alcuni sottoprodotti di origine animale (ABP) e gli alimenti ad alto rischio non di origine animale (HRFNAO) non saranno richiesti fino al 1 ° ottobre 2021. Requisiti del certificato sanitario di esportazione per POAO e alcuni ABP entreranno in vigore nella stessa data. I descritti requisiti, in origine, avrebbero dovuto esser operativi dal 1° aprile 2021.
  • I controlli fisici SPS per POAO, alcuni ABP e HRFNAO non saranno richiesti fino al 1° gennaio 2022. A partire da tale data avranno luogo ai posti di controllo di frontiera.
  • I controlli fisici SPS sugli impianti ad alto rischio si svolgeranno presso i punti di controllo frontalieri, piuttosto che nel luogo di destinazione, dal 1 ° gennaio 2022.
  • Requisiti di pre-notifica e controlli documentali, compresi i certificati fitosanitari, saranno richiesti per piante e prodotti vegetali a basso rischio e saranno introdotti dal 1 ° gennaio 2022.
  • A partire da marzo 2022 si svolgeranno i controlli ai posti di controllo frontalieri sugli animali vivi e sulle piante e sui prodotti vegetali a basso rischio.

Sempre in tema di proroghe degli adempimenti doganali connessi all’emergenza sanitaria ricordiamo che, con la circolare 2/D/2021 del 15.01.2021 è stata disposta la proroga fino al 30 aprile 2021 delle modalità di previdimazione dei certificati attestanti l’origine preferenziale delle merci. Le Dogane, come noto, stanno lavorando allo sviluppo di una procedura per la digitalizzazione del processo di richiesta dei certificati EUR1, EURMED e A.TR, resa disponibile, in via sperimentale, già a partire dal 10 novembre 2020.

L’orientamento di lungo periodo resta tuttavia quello della completa digitalizzazione dei certificati di origine: in tal senso è in fase avanzata un progetto di digitalizzazione del processo di richiesta e di rilascio dei certificati di origine preferenziale, che ha già ricevuto l’avallo dei competenti servizi della Commissione UE e che potrà costituire un progetto pilota per l’iniziativa di prossimo lancio della DG TAXUD (Taxation and Customs Union), finalizzata a verificare la possibilità di introdurre la completa digitalizzazione dei certificati di origine nel contesto della Convenzione PanEuroMed. Si ricorda che la convenzione paneuromediterranea (PEM) sulle norme di origine preferenziali mira a stabilire norme comuni di origine e di cumulo tra i paesi partner e l’UE, al fine di agevolare gli scambi e integrare le catene di approvvigionamento all’interno della zona.

Come si legge nella circolare 13/2021, prot. n. 81389/RU del 16 marzo 2021, in tema di procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR1 “FULL DIGITAL” per le operazioni doganali di esportazione dall’Italia verso la confederazione Svizzera, le Dogane hanno iniziato il 1° marzo 2021 alla sperimentazione del progetto denominato appunto “EUR1 Full Digital”.

Trattandosi di una procedura di tipo sperimentale, la medesima è applicabile su base meramente facoltativa; rimane infatti la possibilità per l’operatore economico di richiedere il rilascio della prova d’origine sui modelli cartacei già in uso.