Le sospensioni dei versamenti da indicare nel modello Redditi SC
di Laura MazzolaUna delle principali novità contenute nel modello Redditi SC 2021, relativo al periodo d’imposta 2020, e collegata all’emergenza sanitaria da Covid-19, è stata inserita all’interno del quadro RS dedicato ai “Prospetti vari”.
In tale quadro, infatti, è stato introdotto il rigo RS480, denominato “Versamenti sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19”, riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato, nel periodo d’imposta 2020, i versamenti d’imposta avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria.
Il rigo è composto da due colonne:
- la prima, colonna 1, dedicata all’indicazione del codice relativo ai versamenti sospesi;
- la seconda, colonna 2, dedicata all’indicazione dell’importo dei versamenti sospesi in applicazione della disposizione normativa indicata all’interno della colonna 1.
In particolare, i codici da indicare sono riferiti al singolo provvedimento:
- codice 2, per i soggetti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 23.02.2020, per i quali sono stati sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
- codice 3, per i soggetti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel 2019, ai sensi dell’articolo 19 D.L. 23/2020;
- codice 10, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, beneficiari della proroga al 10 dicembre 2020 del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, ai sensi dell’articolo 13-quinquies, comma 1, D.L. 137/2020;
- codice 11, per i soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e altri soggetti, beneficiari della proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi;
- codice 14, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del P.C.M. 24.10.2020, per i quali sono stati sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
I soggetti che, nel corso del periodo d’imposta hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni, devono compilare più righi per indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui gli stessi hanno usufruito.