L’Iva sui guanti monouso e pluriuso in lattice, vinile e nitrile
di Clara PolletSimone DimitriAlle cessioni di articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici è stata applicata l’esenzione Iva ai sensi dell’articolo 124 D.L. 34/2020, fino al 31 dicembre 2020, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972; le stesse cessioni sono dal 1° gennaio 2021 assoggettate all’aliquota Iva del 5% come da tabella A, parte II-bis, punto 1-ter.1, allegata al D.P.R. 633/1972.
Alcuni interventi di prassi si sono occupati dell’applicazione dell’agevolazione alla cessione di guanti fornendo, in alcuni casi, indicazioni utili ed in altri interpretazioni meno condivisibili, lasciando dubbi sul corretto trattamento fiscale delle cessioni.
L’Agenzia delle Dogane e Monopoli con la circolare 12/D/2020, prot. 163209/RU, si è limitata ad indicare il codice di classifica doganale delle merci oggetto dell’agevolazione Iva, in particolare per i guanti:
- ex 3926 2000 (indumenti e accessori di abbigliamento compresi guanti, mezzo guanti e muffole);
- ex 4015 1100 (guanti, mezzo guanti e muffole, per chirurgia);
- ex 4015 1900 (voce residuale altri).
La voce “ex” sta a significare “una parte di” e pertanto occorre individuare, all’interno della voce considerata, quali siano i beni agevolabili.
La norma non definisce l’ambito soggettivo di applicazione ossia i destinatari del trattamento Iva agevolato.
Risulta rilevante la “finalità sanitaria” dei beni, da intendersi in senso oggettivo: sono cioè agevolati i beni che possiedono le caratteristiche tecniche idonee a garantire in primis la protezione degli operatori sanitari dalla diffusione del virus.
Con l’adozione poi dei protocolli di sicurezza anche gli operatori obbligati al loro rispetto hanno potuto acquistare tale tipologia di abbigliamento usufruendo della disciplina agevolativa Iva.
I beni sono individuati nel Rapporto ISS Covid-19, n. 2/2020, “Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da Covid-19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2”, approvate dal Comitato Tecnico Scientifico, attivo presso la Protezione Civile e recepite dal Ministero della salute.
Il documento citato in sostanza indica quali sono i dispositivi di protezione individuale ed i dispositivi medici (guanti, mascherine, camici o occhiali) che gli operatori sanitari devono indossare nei principali contesti in cui entrano in contatto con i pazienti affetti da Covid-19 (circolare 26/E/2020, paragrafo 2.11).
Anche le cessioni effettuate a favore dei grossisti che rivendono a vari settori merceologici, nonché a favore della grande distribuzione, che acquista sia per i propri dipendenti sia per rivendere ai clienti, possono godere del trattamento agevolato (risposta 525/E/2020).
In pratica l’abbigliamento protettivo richiamato tassativamente dall’articolo 124, comma 1, D.L. 34/2020, per essere ammesso al regime agevolativo (circolare 45/E/2020), deve rispettare i seguenti requisiti:
- essere classificato in uno dei codici di classifica doganale di cui alla circolare 12/D/2020;
- essere un dispositivo di protezione individuale (DPI) oppure un dispositivo medico (DM);
- essere utilizzato per finalità sanitarie.
Con la risposta 507/E/2020 l’Agenzia delle entrate ha confermato che alle cessioni dei guanti, considerati DPI (dispositivo di protezione individuale) o DM (dispositivo medico), si è applicato il regime di esenzione IVA fino al 31 dicembre 2020, e l’aliquota Iva nella misura ridotta del 5% a decorrere dal 1° gennaio 2021.
I beni possono considerarsi DPI o DM (circolare 45/E/2020, prot. 429029/RU) quando il dispositivo oggetto di importazione, alternativamente:
- è conforme al Regolamento (EU) n. 2016/425, per i dispositivi di protezione individuale, a prescindere dalla circostanza che rientri nel novero dei DPI della categoria I, II o III; la circostanza che il DPI sia di categoria I o II non ne comporta a priori l’inidoneità ai fini di contrasto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, stante la platea più ampia di lavoratori e utenti, rispetto a quella del personale sanitario, cui la norma dell’articolo 124 D.L. 34/2020 si rivolge;
- è conforme alla Direttiva 42/93/CEE del Consiglio UE, per quanto attiene ai Dispositivi Medici.
L’Agenzia delle dogane e monopoli ha risposto sul proprio sito al quesito di un importatore di guanti classificati DPI di I Categoria destinati ad un cliente grossista che li destinerà alla grande distribuzione. L’utente ha chiesto espressamente: questi guanti, privi dell’espressa indicazione di uso sanitario e non dichiarati monouso, possono beneficiare dell’esenzione Iva ai sensi dell’articolo 124 D.L. 34/2020 e delle successive circolari interpretative dell’Agenzia delle Entrate 26/E/2020 e dell’Agenzia delle Dogane 45/D/2020?
L’Agenzia delle dogane e monopoli, dopo aver riepilogato i documenti di prassi, ha specificato che il requisito della finalità sanitaria può intendersi soddisfatto quando non emerge “in modo chiaro ed univoco prova del contrario, ovvero che il bene sia destinato a scopi palesemente incompatibili con il contrasto all’emergenza sanitaria in corso” ma risponde ritenendo che “i guanti DPI di prima categoria, non dichiarati per uso sanitario e che si prestano ad un uso prolungato (ad esempio, i guanti commercialmente definiti “di uso domestico”, guanti da giardinaggio, guanti felpati resistenti, guanti a lunga durata/riutilizzabili) non possono fruire del citato regime agevolativo Iva ex articolo 124 DL 34/2020”.
L’Agenzia delle entrate con la risposta numero 213 del 26 marzo 2021 è tornata poi sull’argomento dell’aliquota Iva applicabile alle cessioni di guanti con riferimento a quelli “pluriuso” classificati come DPI di primo grado e, basandosi sulla risposta dell’Agenzia delle dogane e monopoli, ha concluso quanto segue: la caratteristica di “lunga durata” dei guanti “pluriuso” commercializzati porta ad escludere che gli stessi possano beneficiare del regime di favore previsto dall’articolo 124 del Decreto Rilancio, ritenendo quindi applicabile l’aliquota Iva in misura ordinaria.