8 Aprile 2021

L’indicazione dei diritti d’autore per il soggetto forfetario

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

I compensi percepiti dai soggetti esercenti arti e professioni, a seguito della cessione dei diritti d’autore o utilizzo opere d’ingegno correlate allo svolgimento dell’attività sono assoggettati ad imposizione in base ai criteri previsti dall’articolo 54, comma 8, Tuir.

Tale disposizione normativa afferma che “I redditi indicati alla lett. b) del comma 2 dell’articolo 53 [quali redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali] sono costituiti dall’ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni […]”.

Ne deriva che, nell’ipotesi di soggetti che aderiscono al “regime fiscale agevolato forfetario”, i compensi percepiti a seguito di cessione dei diritti d’autore o utilizzo delle opere d’ingegno, purché correlati allo svolgimento dell’attività, concorrono al reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva:

  • previamente abbattuti del 25 per cento, nel caso in cui il dichiarante abbia un’età superiore ai 35 anni;
  • previamente abbattuti del 40 per cento, nel caso in cui il dichiarante abbia un’età inferiore ai 35 anni.

Tale previsione comporta, quindi, che i redditi di cui all’articolo 54, comma 8, se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, concorrono alla verifica del limite di 65.000 euro.

Infatti, l’Agenzia delle entrate, con la risposta di interpello 517/2019, a seguito anche della circolare 9/E/2019, ha chiarito che:

a) tali proventi, se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, concorreranno alla verifica del limite dei 65.000 euro per l’accesso e la permanenza nel regime forfetario, circostanza che sarà ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo;

b) qualora il contribuente consegua proventi della predetta categoria, anche se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, rimangono ferme le modalità di tassazione degli stessi previste dal comma 8 del successivo articolo 54 del Tuir”.

Vale a dire che, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, insieme ai compensi correlati all’attività di lavoro autonomo concorrono alla verifica i redditi che si sono conseguiti proprio grazie allo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo stessa.

Diversamente, non concorrono alla determinazione del limite di riferimento gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali, quali, ad esempio, gli ulteriori componenti indicati a seguito dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

All’interno del modello Redditi PF 2021, in riferimento al periodo d’imposta 2020, i diritti d’autore correlati ai componenti positivi di reddito devono essere indicati all’interno dei righi da LM22 a LM27 in colonna 4, già abbattuti della percentuale prevista in base all’età anagrafica.

La sommatoria dei diritti d’autore correlati, di cui alla colonna 4, e i componenti positivi di colonna 3, moltiplicati in base al coefficiente di redditività di colonna 2, deve essere indicata in colonna 5.

Tale importo, a seguito della deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali, costituisce il reddito netto, indicato all’interno del rigo LM36.