14 Aprile 2021

Assirevi sulla relazione al bilancio in caso di deroga alla continuità

di Fabio Landuzzi
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Come noto, l’articolo 38-quater, comma 2, D.L. 34/2020, convertito con modifiche dalla L. 77/2020, consente che nella predisposizione del bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività (ex articolo 2423-bis, co. 1, n. 1, cod. civ.) possa essere effettuata in deroga ai principi generali sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.

Di fatto, l’applicazione della deroga sul bilancio 2020 fa sì che, solo ed esclusivamente a tali fini, le valutazioni degli amministratori sulla continuità aziendale si fermino alla data del 31 dicembre 2019 e quindi alle valutazioni a tale riguardo compiute con riferimento al bilancio 2019.

Assirevi ha recentemente pubblicato il Documento di Ricerca n. 240 contenente le linee guida per la relazione di revisione nei casi di utilizzo della deroga sulla continuità aziendale ex articolo 38-quater.

In via del tutto preliminare, non può essere dimenticato che la deroga ha una valenza esclusivamente contabile, ma non può naturalmente superare la sostanza; in altre parole, non è sottratto agli amministratori il dovere di considerare attentamente anche gli eventi occorsi nei primi mesi del 2021, e quindi aggiornare le loro considerazioni in tema di continuità aziendale anche alla data in cui il bilancio d’esercizio 2020 viene predisposto.

Assirevi richiama al riguardo quanto l’Oic ha precisato nel Documento Interpretativo n. 8 circa la necessità della completezza di un’informativa aggiornata da parte degli amministratori in relazione anche ai fatti occorsi dopo il 31 dicembre 2020; è richiesto che la Nota integrativa riporti, in caso di esercizio della deroga da parte degli amministratori, un quadro aggiornato circa la capacità dell’azienda di poter continuare a rappresentare un complesso funzionante per l’esercizio dell’impresa in un orizzonte temporale di almeno 12 mesi, pur in presenza di situazioni di significativa incertezza.

Quali sono i riflessi di questa situazione sulla formulazione della relazione di revisione al bilancio 2020?

In primo luogo, Assirevi sottolinea che le conclusioni che saranno raggiunte dal revisore, e che condurranno quindi a qualificare o meno il suo giudizio, dipendono dall’osservanza da parte degli amministratori delle modalità di applicazione della deroga, e dall’adeguatezza dell’informativa di bilancio.

Quanto al contenuto della relazione, Assirevi produce nel DdR 240 alcuni esempi accumunati dal fatto che, rispetto al modello base di giudizio proposto nell’Isa Italia 700, si presenta sempre una parte aggiuntiva nel paragrafo del Giudizio la cui funzione è quella di esplicitare al lettore che il revisore, nel caso di specie, ha considerato anche gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 38-quater di cui si sono avvalsi gli amministratori.

La relazione del revisore conterrà poi un “richiamo di informativa” coerente alle indicazioni dell’Isa Italia 706; la sua funzione è quella di richiamare l’attenzione del lettore sulle scelte compiute dagli amministratori circa l’esercizio della deroga ed alle informazioni riportate allo scopo nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione.

L’Esempio 1 riportato in calce al DdR 240 di Assirevi propone un caso di giudizio positivo, in quanto, in modo particolare:

  • gli amministratori, alla data di redazione del bilancio, hanno aggiornato la valutazione della sussistenza della continuità aziendale ritenendola appropriata benché soggetta ad una significativa incertezza;
  • di tale circostanza gli amministratori hanno fornito nella Nota integrativa un’adeguata informativa che include l’individuazione dei fattori di rischio, delle assunzioni effettuate, delle significative incertezze identificate, dei piani aziendali

Inoltre, in via generale, Assirevi ritiene necessario inserire nella relazione di revisione un ulteriore paragrafo (“Altri aspetti”, secondo le indicazioni dell’Isa Italia 706) avente lo scopo di fornire al lettore le informazioni circa l’impatto della deroga sulle modalità con cui è stato applicato il principio di revisione Isa Italia 570 in tema di continuità aziendale.

Laddove poi il revisore dovesse concludere che l’informativa fornita in Nota integrativa dagli amministratori è carente e/o fuorviante, il giudizio sarà “con modifica” (si veda l’Esempio 2 prodotto in calce al DdR 240 di Assirevi); e la graduazione della modifica al giudizio dipenderà dal fatto che gli effetti di tali carenze o distorsioni informative siano “solo” significativi, oppure siano anche pervasivi.