La “misurazione” delle nuove attività sportive nella Riforma dello Sport – II° parte
di Luca CaramaschiProseguendo le riflessioni iniziate nel contributo precedente e volendo distinguere, nel nuovo scenario disegnato dalla Riforma dello sport, le attività “principali” da quelle “secondarie”, proviamo in primo luogo a definire le prime partendo dalle disposizioni non più in vigore (in quanto abrogate) ma ancora formalmente applicabili stante, come già detto, il differimento al 2022 (gennaio o luglio) nell’applicazione delle nuove disposizioni.
Secondo quanto previsto dalla lettera b) del comma 18 dell’articolo 90 L. 289/2002 (legge finanziaria per l’anno 2003) nello statuto delle società e associazioni sportive dilettantistiche deve essere espressamente previsto “l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica”.
Nella successiva circolare 21/E/2003 l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato che, con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, L. 400/1988, nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo, sono individuati “i contenuti dello statuto e dell’atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a …… 3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive”.
Il mancato rispetto di questa previsione (ovviamente da verificarsi non solo in termini formali ma anche sostanziali) determina, come confermato dalla stessa circolare 21/E/2003, l’impossibilità di ottenere l’iscrizione nell’apposito registro istituito presso il Coni, oltre che di beneficiare del particolare regime agevolativo riservato alle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Con la delibera n. 1574 del 18.07.2017, con la quale il Consiglio Nazionale del Coni ha approvato il nuovo regolamento di funzionamento del Registro telematico (definito “Registro Coni 2.0”), sono state fornite specifiche definizioni con particolare riferimento a:
- attività sportiva: intendendo per tale lo svolgimento di eventi sportivi organizzati dall’Organismo sportivo di riferimento (FSN, EPS, DSA);
- attività didattica: intendendo per tale i corsi di avviamento allo sport organizzati direttamente dall’Organismo sportivo o organizzati dalla associazione/società sportiva se espressamente autorizzati dall’Organismo sportivo di affiliazione;
- attività formativa: intendendo per tale l’iniziativa finalizzata alla formazione de tesserati dell’Organismo sportivo nonché le attività di divulgazione, aperte anche ai non tesserati, relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l’ordinamento sportivo.
Ulteriormente, nella richiamata delibera Coni 1574/2017, in corrispondenza dei requisiti previsti per l’iscrizione nel registro, è stato affermato, all’articolo 3, comma 1, lettera e), che le associazioni e le società sportive dovranno dimostrare di svolgere “comprovata attività sportiva e didattica” nell’ambito istituzionale dell’Organismo sportivo di appartenenza.
Si osservi che, a questo proposito, il nuovo Regolamento Coni 2.0 presenta una formulazione differente rispetto al precedente regolamento approvato con delibera Coni n. 1394 del 19.06.2009 che prevedeva – in piena conformità alla previsione normativa – l’iscrizione nel Registro per le associazioni e società sportive dilettantistiche che “svolgano attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica …”.
Sulla base delle richiamate disposizioni hanno quindi trovato collocazione nel Registro nazione telematico tenuto presso il Coni tanto realtà che svolgono prettamente attività agonistica finalizzata alle competizioni sportive (la classica squadra che partecipa al campionato organizzato dall’Organismo sportivo di appartenenza), come realtà che, al contrario, svolgono in prevalenza attività finalizzate alla promozione e alla diffusione di un determinato sport (si pensi ad un circolo ippico che svolge attività di pensionamento dei cavalli per i propri associati, ippoterapia, riabilitazione a cavallo, ecc.) ma anche sodalizi sportivi che svolgono in via pressoché esclusiva attività didattica (ad esempio piscine, palestre, organizzazioni di corsi di fitness, danza o altre discipline) finalizzata anch’essa allo sviluppo e alla promozione dell’attività sportiva.
Tutte situazioni sino ad ora ritenute sufficienti a permettere al sodalizio sportivo l’appartenenza al comparto sportivo dilettantistico con possibilità di godere delle agevolazioni fiscali per esso previste.
A far vacillare questa convinzione è intervenuta di recente una pronuncia del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni il quale, con la sentenza n. 29-2021, ha ribadito la necessaria rilevanza dell’effettivo svolgimento di “attività sportiva”, la quale non può difettare sebbene possa “comprendere” anche lo svolgimento di attività didattiche e formative.
Questa interpretazione il Collegio la ricava, in primis, dalla lettera dell’articolo 3, comma 1, lettera e), del regolamento del registro Coni 2.0, dove si afferma che le associazioni e le società sportive dovranno dimostrare di svolgere “comprovata attività sportiva e didattica”, richiedendo quindi lo svolgimento di entrambe le attività, sportiva e didattica, ma anche dall’articolo 90, comma 18, L. 289/2002, secondo il quale lo statuto delle associazioni sportive dilettantistiche deve prevedere nell’oggetto sociale la “organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica”, ed anche dai “Principi fondamentali degli statuti degli enti di promozione sportiva” (di cui alla delibera del Coni n. 1623 del 18.12.2018), secondo i quali “Gli Enti di Promozione Sportiva sono tenuti ad organizzare a favore dei soggetti sportivi ad essi affiliati e tesserati attività sportiva dilettantistica, compresa quella a carattere didattico e formativo”.
Nessuna di queste disposizioni, secondo la richiamata sentenza, consente di ritenere che l’associazione sportiva dilettantistica possa limitarsi allo svolgimento di un’attività di carattere esclusivamente didattico, senza alcuna attività sportiva.
A tal proposito, se è vero che la congiunzione “e” presente nel regolamento di funzionamento del registro Coni non lascerebbe spazio ad altre interpretazioni, è altrettanto vero che la disposizione normativa (il comma 18 dell’articolo 90), quando parla di “attività sportiva, compresa l’attività didattica”, lascerebbe intendere ben altro.
Pertanto, pur se la “pericolosità” e l’autorevolezza di una siffatta pronuncia devono far riflettere, a parere di chi scrive la nozione di attività “sportiva”, così come declinata in primis dal legislatore, dovrebbe essere intesa in un senso più ampio e comprensivo, potendosi ritenere sufficiente la sussistenza di una sola delle attività (sportiva o didattica) al fine di integrare i requisiti necessari per l’iscrizione nel registro.
Si tengano presenti a tal proposito due elementi: il primo è che nel nuovo articolo 7, comma 1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 si parla di “organizzazione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”, riproponendo nella sostanza la medesima formulazione dell’articolo 90, comma 18, L. 289/2002, e, in second’ordine, che il registro telematico Coni lascerà il passo al nuovo registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche previsto dall’articolo 4 D.Lgs. 39/2021 che sarà gestito dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale dovrà, nel termine di 6 mesi, stabilirne regole e modalità di funzionamento con proprio provvedimento, come previsto dall’articolo 11 del citato D.Lgs. 39/2021.
È auspicabile che in tale sede vengano correttamente declinate le attività che permetteranno l’iscrizione nel nuovo registro, la cui funzione, si ricorda, al pari di quello precedente, è quella di certificare l’effettiva natura dilettantistica dell’attività svolta (così si esprime l’articolo 10, comma 2, D.Lgs. 36/2021).