In caso di accesso mirato non è necessario redigere il PVC
di Angelo GinexIn tema di verifica fiscale, laddove l’amministrazione finanziaria effettui un accesso mirato all’acquisizione della documentazione contabile del contribuente, non è necessaria la redazione del processo verbale di constatazione delle violazioni riscontrate, ma è sufficiente che le operazioni compiute e i documenti prelevati vengano indicati nel processo verbale di accesso, dal quale decorre il termine di sessanta giorni per comunicare osservazioni e richieste ai sensi dell’articolo 12, comma 7, L. 212/2000.
Sono queste le interessanti conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione con sentenza n. 11589, depositata ieri 4 maggio, disaminando una fattispecie in cui, a seguito di accesso mirato ad acquisire la documentazione fiscale presso i locali del contribuente, veniva emesso un avviso di accertamento con il quale si accertava un minor credito Iva stante la risultata inesistenza delle sottostanti operazioni di acquisto.
Il contribuente impugnava tale atto dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale eccependo la violazione dell’articolo 12, comma 7, L. 212/2000, per la mancata formazione di un processo verbale di constatazione dal quale sarebbe dovuto decorrere il termine di sessanta giorni per le eventuali osservazioni del contribuente prima dell’emissione dell’avviso.
Il ricorso veniva accolto, ma la Commissione tributaria regionale della Sicilia, su appello dell’Agenzia delle entrate, ribaltava l’esito del primo grado di giudizio, escludendo che nella specie potesse trovare applicazione il citato articolo 12, comma 7, poiché non era stata espletata alcuna attività di verifica ed era stato redatto solo un processo verbale di accesso che dava atto della mancata esibizione delle fatture relative all’importo del vantato credito Iva.
Così, al fine di ottenere l’annullamento di quest’ultima sentenza, il contribuente proponeva ricorso in Cassazione, lamentando, tra gli altri motivi, l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 12, comma 7, L. 212/2000 e degli articoli 21-septies e 21-octies L. 241/1990.
In particolare, il ricorrente evidenziava che era stato redatto solo un processo verbale di apertura della verifica, a cui sarebbe dovuto seguire un processo verbale di constatazione delle violazioni. Pertanto, questi contestava la nullità dell’avviso di accertamento emesso prima dello scadere dei sessanta giorni, in quanto lesivo del diritto di difesa e di quello al contraddittorio.
La Corte di Cassazione, nel ritenere infondata la suddetta doglianza, ha fornito interessanti chiarimenti con riguardo alla necessità o meno dell’adozione di un processo verbale di constatazione in caso di accesso mirato per l’acquisizione della documentazione fiscale e, in particolare, alle modalità con le quali deve essere assicurato il rispetto del principio del contraddittorio endoprocedimentale in favore del contribuente nei cui confronti è stato eseguito l’accesso mirato.
Essa ha richiamato innanzitutto un recente pronunciamento in cui si è affermato che l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria non deve necessariamente concludersi con la redazione di un processo verbale di constatazione, essendo sufficiente un verbale attestante le operazioni compiute (cfr., Cass. sent. 22.06.2018, n. 16546).
Sotto tale profilo, è stato altresì precisato che il processo verbale di constatazione non deve necessariamente contenere le contestazioni, potendo avere una molteplicità di contenuti, valutativi o meramente ricognitivi di fatti o dichiarazioni, che possono comunque dar luogo all’emissione di avvisi di accertamento (cfr., Cass. sent. 29.12.2017, n. 31120).
Ciò detto, la Suprema Corte ha affermato tout court che la garanzia consistente nella consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni opera in ogni caso di accesso o ispezione nei locali aziendali e che, nel caso di “accesso mirato” all’acquisizione della documentazione fiscale, è sufficiente la redazione di un processo verbale attestante l’indicazione delle operazioni compiute e dei documenti prelevati (cfr., Cass. ord. 8.05.2019, n. 12094).
Quanto al termine dilatorio di cui all’articolo 12, comma 7, L. 212/2000, la Corte ha precisato che esso decorre da tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, essendo finalizzato a garantire il contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo (cfr., Cass. sent. 2.07.2014, n. 15010). Infatti, la locuzione generica “verbale di chiusura delle operazioni” comprende tutte le possibili tipologie di verbali che concludano le operazioni di accesso, verifica o ispezione nei locali, indipendentemente dal loro contenuto.
Nel caso di specie, secondo la Corte è stato correttamente redatto il verbale di accesso, ove si è dato atto della mancata esibizione delle fatture per le quali era stato ammesso il credito Iva contestato, e da esso ha iniziato a decorrere il termine dilatorio di cui all’articolo 12, comma 7, L. 212/2000, prima dell’emissione dell’atto impositivo.
In virtù delle suesposte argomentazioni, il ricorso è stato rigettato ed il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e del contributo unificato.