Effetti fiscali del conferimento di partecipazioni in nuda proprietà
di Goffredo Giordano di MpO PartnersCome già evidenziato nell’ambito di precedenti contributi spesso i commercialisti o i consulenti del lavoro, ai fini dello svolgimento della loro attività, si avvalgono anche del supporto di una società di servizi (Centri Elaborazione Dati), a cui delegare generalmente le prestazioni di raccolta ed elaborazione dati rispettivamente in materia contabile e giuslavoristica.
In tema di operazioni di aggregazione e cessione degli studi professionali organizzati sotto forma di società (anche in ottica riorganizzativa), queste possono avvenire anche attraverso il conferimento di partecipazioni in nuda proprietà.
Quali sono i risvolti di natura fiscale? Si può usufruire del regime di neutralità fiscale?
Su tale argomento è intervenuta recentemente l’Amministrazione Finanziaria con la risoluzione n. 238 del 30 aprile 2021.
Ripercorrendo le basi sulle quali l’Agenzia delle Entrate fonda le proprie conclusioni occorre preliminarmente far riferimento all’articolo 2359, comma 1, numero 1 del codice civile, il quale prevede che sono considerate società controllate “le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria”.
Fissato tale concetto da un punto di vista fiscale si deve rinviare al contenuto dell’articolo 177 de TUIR (Scambi di partecipazioni).
Più precisamente il comma 2-bis (introdotto dal c.d. Decreto Crescita) regolamenta il regime fiscale dello scambio di partecipazioni di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo, ovvero lo scambio realizzato mediante conferimento, attraverso cui la società conferitaria acquisisce – ovvero integra in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario – il controllo di diritto ai sensi dell’articolo 2359, comma 1 del Codice Civile (sopra citato).
L’Amministrazione Finanziaria (cfr. circolare 17 giugno 2010, n. 33/E), inoltre, aveva già precisato che le disposizioni contenute nell’articolo 177 del TUIR non delineano un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d. “regime a realizzo controllato”).
Il “regime del realizzo controllato” prevede che le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria. In questo caso, quindi, non trova applicazione il criterio del c.d. “valore normale” di cui all’articolo 9 del TUIR.
Di conseguenza potrebbe non emergere una plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all’ultimo valore fiscale della partecipazione conferita (c.d. neutralità indotta).
Ma quali sono le due condizioni per poter usufruire di tale regime fiscale?
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