18 Maggio 2021

Reti agricole in attesa del provvedimento per l’e-commerce

di Luigi Scappini
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La scheda di FISCOPRATICO

Il 1° luglio, come noto, cambierà il regime Iva per l’e-commerce che, nella nuova formulazione non prevede più trattamenti diversificati in ragione dell’assoggettamento o meno dei prodotti ad accisa.

Per i prodotti soggetti ad accisa, quali il vino o la birra, permarranno tuttavia complicazioni che mantengono difficoltosa, ma soprattutto onerosa, la scelta di posizionarsi, anche nei mercati comunitari, con le vendite dirette senza appoggiarsi a un distributore.

Per supportare le aziende in questo particolare e difficile momento economico il Legislatore, con il comma 131 della L. 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021), ha riproposto il credito d’imposta di cui all’articolo 3, comma 1, D.L. 91/2014.

Si tratta di una agevolazione, sotto forma di credito di imposta, che vuole premiare:

  • la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale,
  • la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali,
  • le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni.

Particolarità dell’agevolazione sono, da un lato, la fruibilità per il solo settore agricolo e agroalimentare e, dall’altro, la limitazione soggettiva alle sole reti di imprese anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle Strade del vino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), L. 268/1999. L’intento del Legislatore è evidentemente quello di sostenere gruppi di imprese nella realizzazione di strutture atte a portare il prodotto agricolo all’estero, attraverso la realizzazione di siti e-commerce nonché stipule di accordi con spedizionieri per cercare di risolvere, ad esempio, le complicazioni connesse alla vendita del fresco, sperando che la previsione di un credito tramite la condivisione dei costi possa rappresentare uno stimolo in tal senso.

Il credito di imposta introdotto, in misura pari al 40% delle spese sostenute e comunque nel limite massimo di 50mila euro, mutuato dalla precedente norma agevolativa di cui al D.L. 91/2014, è concesso per il triennio 2021 – 2023; tuttavia, per essere pienamente operativo necessita di un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate con cui devono essere individuati i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta per poter rispettare i limiti di spesa pari a 5 milioni di euro per anno.

L’intervento deve essere letto anche alla luce del fatto che le novità che arriveranno con il 1° luglio 2021 per l’e-commerce (salvo eventuali ulteriori proroghe, essendo l’entrata in vigore originariamente prevista per lo scorso 1° gennaio), non comportano, purtroppo, l’abbattimento dei costi, soprattutto in riferimento alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, che rimane dovuta nel Paese di destino.

Per quanto riguarda l’Iva, l’attuale sistema prevede, per tali prodotti, quali vino e birra, la debenza dell’Iva nel Paese di destino, a prescindere dal volume di affari generato nel corso dell’anno.

A partire dal prossimo 1° luglio, se è vero che verranno meno le distinzioni di trattamento tra prodotti soggetti o meno ad accisa, è altresì noto che le soglie, al superamento delle quali scatta la previsione di debenza dell’Iva nel Paese di destino (che sempre dal 1° luglio sarà individuato in quello di spedizione del bene ceduto), verranno unificate; infatti, sarà sufficiente superare un volume di affari complessivo pari a 10.000 euro per far scattare l’assolvimento nel Paese di destino.

A parziale mitigazione di quello che nei fatti potrebbe rappresentare un inasprimento del regime, è previsto lo OSS (One stop shop) con cui è possibile accentrare nella propria posizione Iva italiana l’assolvimento delle imposte dovute nei vari Paesi comunitari. Unica complicazione è la conoscenza delle aliquote applicate nei suddetti Paesi.

Una strada alternativa percorribile, sia in forma individuale o societaria, sia tramite rete di impresa, è effettuare l’investimento fruendo delle agevolazioni previste per l’acquisto di beni strumentali dalla L. 178/2002; tuttavia, in questo caso bisogna verificare l’eventuale appeal in termini di credito di imposta concesso.