28 Maggio 2021

Sospensione degli ammortamenti e adempimenti dichiarativi

di Federica Furlani
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, D.L. 104/2020 (cd. Decreto Agosto), convertito dalla L. 126/2020, ha consentito eccezionalmente ai soggetti che non adottano i Principi contabili internazionali, in deroga all’articolo 2426, comma 1, n. 2, cod. civ., di non imputare a conto economico nel bilancio 2020 l’intera quota, o una parte soltanto, di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

Queste ultime hanno pertanto potuto mantenere il valore di iscrizione del precedente esercizio.

La norma non ha vincolato la facoltà al fatto che la mancata imputazione riguardi una o più categorie omogenee, ma l’impresa è libera di decidere per quali immobilizzazioni, materiali e/o immateriali, avvalersene, così come è libera di decidere di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo e quindi scegliere anche solo di ridurre la quota contabilizzata.

Di fatto si è verificato quindi un allungamento del piano originario di ammortamento: la quota di ammortamento non effettuata dovrà essere infatti imputata al conto economico dell’esercizio successivo e, con lo stesso criterio, sono differite le quote successive.

Le imprese che si sono avvalse della facoltà di non effettuare l’ammortamento hanno dovuto seguire degli accorgimenti in sede di redazione del bilancio d’esercizio. In particolare:

  • destinare ad una riserva di utili indisponibile un ammontare “corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata”, e, nel caso di utili 2020 non sufficienti, utilizzare riserve di utili o altre riserve disponibili già presenti nel bilancio. Infine, nel caso in cui anche le riserve disponibili non fossero sufficienti, il vincolo di indisponibilità deve essere rinviato agli esercizi seguenti i cui utili dovranno essere destinati alla formazione della corrispondente riserva indisponibile, fino alla sua copertura;
  • rendere in Nota integrativa un’informativa completa in merito a:
    • le ragioni della deroga;
    • l’iscrizione e l’importo della corrispondente riserva indisponibile;
    • l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

La sospensione civilistica degli ammortamenti effettuata nel bilancio 2020 non si riflette sulla determinazione del reddito ai fini Ires né sulla determinazione del valore della produzione ai fini Irap: la mancata imputazione dell’ammortamento non ne preclude infatti la relativa deduzione fiscale Ires ed Irap.

In deroga al principio di preventiva imputazione (ai fini Ires) del componente negativo, ed al principio della presa diretta dal bilancio (ai fini Irap), è pertanto previsto che la quota fiscalmente deducibile – nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 102, 102-bis e 103 Tuir – sia sottratta dall’imponibile. La variazione temporanea che si genera in tal modo tra risultato d’esercizio e reddito imponibile/valore della produzione richiede lo stanziamento delle imposte differite passive da rigirare nell’ultimo periodo di ammortamento civilistico.

Nel modello Redditi 2021 andrà pertanto innanzitutto operata una variazione in diminuzione per l’intera quota non contabilizzata o per la differenza tra quota ordinaria e quota effettivamente contabilizzata: variazione in diminuzione che andrà indicata nel rigo RF55 con il codice 81.

Inoltre il disallineamento tra valore civilistico e quello fiscale che così si genera andrà gestito nel quadro RV – Sezione I – Riconciliazione dati di bilancio e fiscali del modello Redditi.

Ipotizzando pertanto la società Alfa Srl che possiede un impianto acquistato il 1° luglio 2019, con valore ammortizzabile pari a 500.000 euro ed aliquota di ammortamento civilistica e fiscale del 20%, e che decide di sospendere il 100% dell’ammortamento dello stesso nel bilancio 2020 non avendolo utilizzato per tutto l’esercizio a causa dell’evento pandemico, si riporta di seguito il piano di ammortamento rideterminato con le indicazioni da fornire nel modello Redditi e nel modello Irap 2021.

2019

2020 2021 2022 2023 2024 2025
ammortamento civilistico

50.000

sospeso 100.000 100.000 100.000 100.000

50.000

ammortamento fiscalmente deducibile

50.000

100.000 100.000 100.000 100.000

50.000

variazione in aumento mod. Redditi

50.000

50.000

variazione in diminuzione mod. Redditi 100.000
imposte differite 27.900

13.950

13.950

Nel modello Irap 2021, la variazione in diminuzione andrà indicata nel rigo IC57 con il codice 15.