LiPe e registri Iva precompilati
di Clara PolletSimone DimitriCon la conversione in legge del Decreto Sostegni è stata confermata la decorrenza dal prossimo primo luglio della predisposizione delle bozze di liquidazione periodica da parte dell’agenzia delle entrate.
Si tratta di una delle novità dell’articolo 1, comma 10 del decreto Sostegni (D.L. 41/2021), confermate in sede di conversione in legge (L. 69/2021). Il nuovo articolo 4, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 risulta così modificato.
A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza online basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell’Iva residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
a) registri di cui agli articoli 23 e 25 D.P.R. 633/1972;
b) liquidazione periodica dell’Iva.
A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l’Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell’Iva.
La comunicazione delle liquidazioni periodiche ha scadenza trimestrale. I soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 1-bis, del Regolamento di cui al D.P.R. 100/1998, nonché degli articoli 73, comma 1, lettera e), e 74, comma 4, D.P.R. 633/1972. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Sono fermi e distinti gli ordinari termini di versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.
Le scadenze delle comunicazioni periodiche delle liquidazioni Iva relative all’anno 2021 sono pertanto: 31 maggio, 16 settembre, 30 novembre 2021 e 28 febbraio 2022.
La bozza di dichiarazione precompilata riguarda le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021. Per effettuazione dell’operazione ai fini Iva si intende, ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972:
- il momento della consegna o spedizione, se la cessione riguarda i beni mobili,
- l’atto del pagamento del corrispettivo, per le prestazioni di servizi.
Le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente alla consegna dei beni, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
Se anteriormente a questi eventi, viene emessa la fattura o predisposto il pagamento, l’operazione si considera effettuata al momento dell’emissione della fattura o dell’avvenuto pagamento.
Pertanto, la prima bozza della liquidazione Iva verrà predisposta per il 30 novembre per le operazioni effettuate nel terzo trimestre 2021 e la compilazione avverrà sulla base delle informazioni raccolte attraverso la fatturazione elettronica e la comunicazione delle operazioni transfrontaliere.
Gli articoli 23 e 25 D.P.R. 633/1972 citati fanno riferimento invece al registro Iva delle fatture emesse ed al registro Iva delle fatture di acquisto. I dati che dovrebbero confluire nelle bozze predisposte dall’Agenzia delle entrate sono di seguito riportati.
Nel registro Iva delle fatture emesse, per ciascuna fattura devono essere indicati:
- il numero progressivo e la data di emissione di essa,
- l’ammontare imponibile dell’operazione o delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata, e
- la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 17, del cedente o del prestatore.
Per quanto riguarda le fatture di acquisto, dalla registrazione devono risultare:
- la data della fattura o bolletta,
- la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché
- l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota.
Il contribuente potrà evidentemente apportare modifiche alle bozze, dal momento che l’Agenzia è in possesso di alcuni dati numerici ma non possiede tutte quelle ulteriori informazioni connesse al profilo soggettivo e, quindi, alla percentuale di detraibilità di alcune spese nota solo all’interessato.