Il credito d’imposta affitti dopo il Decreto Sostegni bis
di Alessandro CarlesimoIl Decreto Sostegni bis, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. 123 del 25/5/2021) introduce nuove forme di sostegno in risposta alla congiuntura negativa da Covid-19.
Tra le misure più importanti, il legislatore non dimentica il tax credit locazioni.
Il bonus riconosciuto ai conduttori viene infatti potenziato tramite l’estensione del periodo rilevante dell’agevolazione.
In primis l’articolo 4, comma 1, D.L. 73/2021 proroga dal 30 Aprile 2021 al 31 Luglio 2021 il credito spettante alle imprese operanti nel settore turistico e ricettivo. Restano immutati i presupposti e condizioni di utilizzo: il credito compete a condizione che le imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e tour operator abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
L’entità del credito è determinata applicando le seguenti percentuali ai canoni versati:
- 60% nel caso di contratti di locazione;
- 30% nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse;
- 30% nel caso di affitto d’azienda relativo ad agenzie di viaggio e tour operator;
- 50% nel caso di affitto d’azienda di strutture turistico ricettive.
Inoltre, a mente dell’articolo 28, comma 3, D.L. 34/2020, per i soggetti in parola l’agevolazione è fruibile a prescindere dall’ammontare dei ricavi registrati nei periodi precedenti.
Nel caso di imprese multiattività, l’estensione della misura al 31 luglio trova applicazione se l’attività turistico ricettiva, agenzia di viaggio o tour operator è prevalente rispetto alle altre eventualmente esercitate.
All’indomani dell’intervento legislativo risulta innovata anche la disciplina del bonus locazioni e affitti rivolto ai soggetti diversi dalle imprese operanti in ambito turistico, relativamente ai canoni corrisposti per l’utilizzo degli immobili destinati ad attività industriale, agricola, artigianale, agricola, all’esercizio di arti e professioni.
La modifica si sostanzia nella riproposizione, per le mensilità da gennaio a maggio 2021, del credito già riconosciuto con riferimento ai mesi da marzo a giugno 2020 e da ottobre a dicembre 2020 (alle condizioni previste dai Decreti Ristori), nonché nel cambiamento dei parametri di accesso all’agevolazione.
Per i soggetti che svolgono attività economica diversi dalle imprese turistiche, dunque, il bonus compete sino alla mensilità di maggio 2021, previa verifica delle seguenti condizioni:
- conseguimento di ricavi o compensi 2019 non eccedenti la soglia dei 15 milioni di euro;
- ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Il criterio di verifica del fatturato su base mensile determinato “mese su mese” è stato così rimpiazzato da quello di misurazione del calo medio mensile degli introiti calcolato confrontando i periodi che coprono l’arco temporale 1° aprile – 31° marzo.
Il requisito del calo del fatturato, tuttavia, non opera per gli operatori che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Anche gli enti non commerciali possono beneficiare del credito d’imposta per le mensilità da gennaio a maggio 2021, indipendentemente dalla sussistenza o meno della contrazione dei ricavi o dei compensi. Il credito è in questo caso riconosciuto in dipendenza di contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento delle attività istituzionali.
La misura del credito spettante, sia nel caso delle imprese/professionisti che nel caso di enti non commerciali, corrisponde al 60% o 30 % del canone, a seconda che si tratti, rispettivamente, di contratti di locazione ovvero di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi dell’immobile strumentale.
Ai fini della maturazione effettiva del credito, il dato letterale della novella continua a dare rilievo al principio di cassa. Pertanto, l’utilizzo del credito rimane sospeso fino al giorno successivo al versamento della mensilità del canone (circolare AdE 14/E/2020).
Il credito può essere fruito mediante:
- utilizzo in compensazione orizzontale ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997;
- riporto a scomputo dalle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di sostenimento della spesa;
- cessione totale o parziale del credito ad altri soggetti, ivi inclusi locatore/concedente, banche ed altri intermediari finanziari.
La compensazione in F24 del credito non è soggetta ad alcun limite di quantitativo annuo, non trovando applicazione le soglie di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e articolo 34 L. 388/2000.
31 Maggio 2021 a 6:56
Buongiorno, per l’anno di riferimento su cui calcolare la diminuzione del 50 % del fatturato, la norma parla del periodo di imposta precedente. Perché l’autore prende a riferimento per lo scostamento l’anno 2019 anzichè il 2020?
Vi ringrazio per l’attenzione.
Cordiali saluti.
Armando Monteleoni
3 Settembre 2021 a 9:23
Buongiorno a lei,
nel 2020 si erano già avuti gli effetti della pandemia, ragion per cui un confronto con l’anno 2020 non sarebbe stato idoneo ad evidenziare le conseguenze negative dell’emergenza sanitaria.
Ecco il motivo per il quale il confronto è stato mantenuto con l’anno 2019.
Saluti
9 Giugno 2021 a 12:38
Buongiorno a tutti.
Dalla lettura dell’articolo comprendo che il credito di imposta del Decreto Sostegni Bis spetta a tutte le aziende in possesso dei requisiti (conseguimento di ricavi o compensi 2019 non eccedenti la soglia dei 15 milioni di euro; ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020) e non solo a quelle di cui all’elenco ATECO del Ristori bis.
Ho capito bene?
Il codice tributo è sempre il 6920?
Grazie mille per la risposta
E.Costa
3 Settembre 2021 a 9:24
Sì, il Decreto Sostegni bis non ha limitato il credito d’imposta alle attività aventi specifici codici Ateco.
Saluti
13 Giugno 2021 a 16:10
A tutt’oggi non trovo ancora il nuovo modulo per la cessione del credito d’imposta sugli affitti commerciali da gennaio 2021 a maggio 2021. Sapete come posso fare per cedere il credito di questi mesi.
25 Giugno 2021 a 9:49
A tutt’oggi non trovo ancora il nuovo modulo sull Ade per la cessione del credito d’imposta sugli affitti commerciali da gennaio 2021 a maggio 2021. Sapete come posso fare per cedere il credito ai proprietari della immobile di questi mesi?
2 Luglio 2021 a 12:14
Stesso problema. I mesi ci sono solo fino ad aprile 2021. Secondo voi è possibile cedere intanto i mesi da gennaio ad aprile 2021 e per maggio attendere l’aggiornamento?
6 Agosto 2021 a 6:53
Salve, sono anch’io un commerciante e vorrei cedere il credito al locatore avendo già pagato per intero i cannoni da gennaio a maggio 2021. Ha saputo come fare a cedere il credito al suo locatore e in quale modo ottenere lo sconto visto che quei canoni li abbiamo già pagati per intero? La ringrazio se mi farà sapere! stefanotusco@gmail.com
13 Settembre 2021 a 8:42
Buongiorno,
con il provvedimento prot. n. 2021/228685 l’Agenzia delle entrate ha comunicato l’adeguamento, a partire dal 9 settembre 2021, della “procedura web di trasmissione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, tenuto conto dell’estensione del credito d’imposta di cui al precedente punto b), disposta dall’articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni bis)”.
6 Luglio 2021 a 11:11
Buongiorno, con il primo decreto sostegni abbiamo beneficiato del credito d’imposta in quanto la nostra sede era in un comune colpito da calamità naturale. Questa deroga è valida anche per il sostegni bis?
grazie.
3 Settembre 2021 a 9:31
Buongiorno,
no, l’articolo 4 D.L. 73/2021 non prevede questa possibilità.
Si ricorda, ad ogni buon conto, che le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggi e i tour operator possono ancora beneficiare del credito d’imposta di cui all’articolo 28 D.L. 34/2020, che, invece, riconosce questa deroga.
Saluti
4 Ottobre 2021 a 16:04
buon pomeriggio,
un quesito: un clietnte ha aperto attivita nel giugno 2019, quindi non soggetto a vincoli di calo fatturato per credito imposta fitto. la mia domanda è: il mio cliente ha due punti vendita con due canoni di fitto diversi. in questo caso come canone di locazione, devo prendere quello dove esercita attivita prevalente? o posso prendere tutte e due e quindi chiedere il credito imposta di tutte i due i canoni?grazie