1 Giugno 2021

Compenso al curatore liquidabile solo dopo l’esecuzione del concordato

di Euroconference Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Il compenso spettante al curatore di un fallimento che si è chiuso con un concordato va liquidato soltanto dopo l’esecuzione di quest’ultimo. È tornata a ribadirlo la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15168, depositata ieri, 31 maggio.

Un fallimento si era chiuso con un concordato omologato; veniva tuttavia contestata dall’assuntore la misura del compenso liquidato ai curatori, essendo la quantificazione avvenuta prima della completa esecuzione del concordato fallimentare, e, dunque, senza tener conto di tutte le attività post omologazione che i curatori sono chiamati a svolgere.

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