8 Giugno 2021

Guida alla fruizione dei crediti d’imposta del Piano Transizione 4.0 – II° parte

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

Nel precedente contributo sono state analizzate le modalità di fruizione del credito d’imposta investimenti in beni strumentali fra disciplina previgente ex Legge di Bilancio 2020 e disciplina attuale ex Legge di Bilancio 2021.

I crediti d’imposta R&S&I&D e formazione 4.0 presentano regole di compensazione differenti dai beni strumentali, soprattutto per quanto concerne il momento di decorrenza dell’utilizzo in F24.

In entrambi i crediti, infatti, la compensazione è possibile:

  • a partire dal periodo d’imposta (non dall’anno solare) successivo a quello di maturazione del credito o di sostenimento delle spese ammissibili;
  • subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile.

 

Credito d’imposta R&S&I&D

La disciplina del credito d’imposta R&S&I&D, al comma 204 dell’articolo 1, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), stabilisce il momento di decorrenza dell’utilizzo in compensazione:a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione del credito”.

Il diritto alla compensazione resta tuttavia subordinato all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile previsti dal comma 205.

Per quanto concerne la durata del periodo di compensazione la disciplina prevede l’utilizzo in tre quote annuali di pari importo.

Ne consegue che l’impresa con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che abbia maturato un credito d’imposta R&S&I&D nel 2020 di euro 30.000,00, potrà compensare la prima quota di euro 10.000,00 dal 01.01.2021, previa acquisizione della relativa certificazione contabile.

Parimenti l’impresa con periodo d’imposta 01.07-30.06, che abbia sostenuto spese ammissibili nel periodo d’imposta 01.07.2020-30.06.2021 con maturazione di un credito di euro 30.000,00, potrà compensare la prima quota di euro 10.000,00 dal 01.07.2021, previa acquisizione della relativa certificazione contabile.

I codici tributo da utilizzare sono quelli istituiti con la risoluzione AdE 13/E/2021:

  • 6938 per il credito d’imposta R&S&I&D “ordinario”, ai sensi dell’articolo 1, commi 198-209, L. 160/2019;
  • 6939 per la maggiore quota di credito d’imposta R&S spettante nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), ai sensi dell’articolo 244, comma 1, D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio);
  • 6940 per la maggiore quota di credito d’imposta R&S spettante nelle regioni del centro Italia colpite dai sismi del 2016 e 2017 (Lazio, Umbria e Marche), ai sensi dell’articolo 244, comma 1, D.L. 34/2020.
Credito d’imposta R&S&I&D Decorrenza Quote annuali di compensazione Codice tributo
R&S&I&D

(articolo 1, commi 198209, L. 160/2019)

Periodo d’imposta successivo a quello di maturazione del credito 3 6938
Maggiore quota credito R&S

nelle regioni del Mezzogiorno

(articolo 244, comma 1, D.L. 34/2020)

Anno successivo a quello di interconnessione 3 6939
Maggiore quota credito R&S

nelle regioni del centro-Italia

(articolo 244, comma 1, D.L. 34/2020)

Anno successivo a quello di interconnessione 3 6940

 

Credito d’imposta formazione 4.0

L’articolo 1, comma 214, L. 160/2019 specifica che il credito d’imposta formazione 4.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazionea decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili”.

Non sono previste quote annuali, dunque l’agevolazione è fruibile in unica soluzione.

Come per il credito d’imposta R&S&I&D anche la fruizione del credito formazione 4.0 resta subordinata all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile, ai sensi dell’articolo 4 D.M. 04.05.2018, le cui disposizioni continuano ad applicarsi in virtù dell’esplicito rinvio effettuato all’articolo 1, comma 215, L. 160/2019.

Ne consegue che l’impresa con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che abbia maturato un credito d’imposta formazione 4.0 nel 2020 di euro 30.000,00, potrà compensare l’intero importo dal 01.01.2021, previa acquisizione della relativa certificazione contabile.

Parimenti l’impresa con periodo d’imposta 01.07-30.06, che abbia sostenuto spese ammissibili nel periodo d’imposta 01.07.2020-30.06.2021 con un credito di euro 30.000,00, potrà compensare l’intero importo dal 01.07.2021, previa acquisizione della relativa certificazione contabile.

Il codice tributo da utilizzare è il 6897, istituito con la risoluzione AdE 6/E/2019.

 

Credito d’imposta Formazione 4.0 Decorrenza Quote annuali di compensazione Codice tributo
Formazione 4.0

(articolo 1, commi 4656, L. 205/2017)

Periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese 1 6897