9 Giugno 2021

Irap non versata: il versamento slitta al 30 settembre 2021

di Gennaro Napolitano
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 01 del Decreto Sostegni (D.L. 41/2021, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”), aggiunto nel corso dell’iter parlamentare di conversione (il decreto è stato convertito, con modificazioni, dalla L. 69/2021), dispone la proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 del termine entro cui procedere al versamento, senza sanzioni e interessi, dell’Irap non versata a seguito dell’errata applicazione delle disposizioni di esonero contenute nell’articolo 24 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) in relazione alla determinazione delle condizioni e dei limiti dettati dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato per sostenere l’economia nell’ambito dell’emergenza Covid-19.

 

L’articolo 24 del Decreto Rilancio

L’articolo 24 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020) ha previsto l’esonero dal versamento del saldo Irap 2019 e della prima rata dell’acconto Irap 2020 a favore delle imprese con volume di ricavi, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso (quindi 2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) non superiore a 250 milioni di euro e dei lavoratori autonomi con compensi 2019 non eccedenti il medesimo limite.

L’agevolazione non si applica ad amministrazioni pubbliche, imprese di assicurazione, intermediari finanziari e società partecipate.

Peraltro, il comma 3 dello stesso articolo 24 stabilisce che il beneficio in esame è vincolato al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework sugli aiuti di Stato) e successive modifiche.

 

Il Temporary Framework europeo sugli aiuti di Stato

In questa sede è utile brevemente ricordare che con la ricordata Comunicazione del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final la Commissione europea, per fronteggiare gli effetti negativi sull’economia derivanti dalla pandemia da Covid-19, ha definito un quadro temporaneo (Temporary Framework) per le misure di aiuto di Stato. In particolare, la Commissione ha delineato un meccanismo normativo più flessibile in forza del quale gli Stati membri sono stati autorizzati ad adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.

Nel corso dei mesi passati, peraltro, il termine finale di efficacia del Temporary Framework è stata più volte posticipato (da ultimo, il 28 gennaio 2021 la Commissione, con la Comunicazione C 2021/C 34/06, ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2021 il Temporary Framework).

 

L’articolo 42-bis del Decreto Agosto

Sull’agevolazione Irap in esame il legislatore è intervenuto anche con il D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020) con cui, in particolare, ha affrontato il problema della errata applicazione delle disposizioni agevolative dettate dall’articolo 24 del Decreto Rilancio, con specifico riferimento al mancato rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Temporary Framework sugli aiuti di Stato, stabilendo che al ricorrere di tale evenienza l’importo dell’imposta non versata dovesse essere versato entro il 30 novembre 2020 senza applicazioni di sanzioni e interessi (articolo 42-bis, comma 5).

 

L’articolo 13-quinquies del Decreto Ristori

Sulla materia è intervenuto anche il D.L. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020), il cui articolo 13-quinquies, comma 6, ha prorogato il termine entro cui procedere alla regolarizzazione dell’Irap non versata, portandolo dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021.

 

Il comunicato stampa del MEF n. 87/2021

Lo scorso 30 aprile, peraltro, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso la diffusione di uno specifico comunicato stampa (n. 87/20201), aveva anticipato la prossima emanazione di una norma che avrebbe previsto una ulteriore proroga, dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021, del termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’Irap non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero di cui all’articolo 24 del Decreto Rilancio, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal Temporary Framework europeo sugli aiuti di Stato.

 

L’articolo 01 del Decreto Sostegni

La norma annunciata dal MEF a fine aprile, quindi, è stata formalmente adottata nel novero delle nuove misure di sostegno all’economia contenute nel Decreto Sostegni (D.L. 41/20201), il cui articolo 01, come detto, espressamente prevede che “all’articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite alle seguenti: «30 settembre 2021»”.