22 Giugno 2021

Legittimo l’accertamento anche se il professionista sta avviando l’attività

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche dell’attività svolta possono fondare l’accertamento di un maggior reddito in capo al contribuente, anche se risulta essere stata raggiunta la congruità ai fini degli studi di settore.

Sono questi i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17596, depositata ieri, 21 giugno.

Il caso riguarda un odontoiatra in fase di avviamento dello studio professionale al quale veniva notificato un avviso di accertamento ai fini Irpef, Irap, addizionali regionali e comunali. L’Agenzia delle entrate aveva infatti rideterminato il reddito secondo il metodo analitico-induttivo, ex articolo 39, comma 1, lettera d, D.P.R. 600/1973.

Più precisamente, l’Agenzia delle entrate aveva utilizzato, ai fini della ricostruzione del reddito, il metodo comparativo, confrontando l’incidenza dei costi sui compensi di altri 331 professionisti della stessa attività e area geografica. A fronte di un’incidenza sui compensi compresa tra il 16 e il 53%, il professionista in questione vedeva rideterminarsi i ricavi in considerazione di una incidenza calcolata in misura pari al 76,59%.

Il contribuente, soccombente in secondo grado, investiva della questione la Corte di Cassazione, evidenziando, tra gli altri, due motivi di ricorso: denunciava infatti che la CTR non avesse considerato la congruità del contribuente rispetto agli studi di settore, così come non aveva tenuto in debito conto il fatto che il professionista fosse nella fase di avvio dell’attività e svolgeva l’attività solo part-time, a causa degli impegni accademici già assunti.

Con riferimento al primo dei richiamati motivi la Corte di Cassazione è tornata a ribadire che “gli studi di settore costituiscono … solo uno degli strumenti utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria per accertare in via induttiva, pur in presenza di una contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile, il reddito reale del contribuente: tale accertamento, infatti, può essere presuntivamente condotto anche sulla base del riscontro di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli formalmente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, a prescindere, quindi, dalle risultanze degli specifici studi di settore e della conformità alle stesse dei ricavi aziendali dichiarati” (Cassazione, n. 16840/2020)

La Corte di Cassazione, dunque, non ha dato alcun rilievo all’asserita congruità, non essendo stata ritenuta accompagnata da alcun supporto probatorio.

Allo stesso modo irrilevante è stata poi ritenuta la circostanza che il professionista avesse appena avviato la sua attività.

La CTR, invero, aveva già analizzato la questione in esame, evidenziando che la giovane età del professionista e la nuova apertura dello studio non potevano comunque giustificare onorari inferiori a quelli di un infermiere, soprattutto in considerazione del fatto che il professionista vantava già importanti collaborazioni con il mondo accademico.

Il ricorso del contribuente è stato pertanto respinto.