Trasferimento della holding all’estero ed exit tax
di Ennio VialIl trasferimento all’estero di una holding determina il versamento della exit tax ai sensi dell’articolo 166 Tuir, calcolata sulla plusvalenza unitariamente determinata.
Il Principio di diritto n. 10 del 11.05.2021 ha affermato che la determinazione unitaria della plusvalenza comporta l’inapplicabilità del regime di partecipation exemption previsto dall’articolo 87 Tuir.
Al riguardo, viene richiamata la circolare 6/E/2006, la quale, al paragrafo 5.2., ha espressamente chiarito che, nei casi di cessione del compendio aziendale, comprensivo anche di partecipazioni, “Il corrispettivo percepito per la cessione costituisce un valore riferito all’azienda intesa come unitario complesso di beni da cui origina una plusvalenza che non si può identificare con quella relativa alla cessione delle partecipazioni che ne fanno parte. Ne consegue che, così come concorrono alla determinazione dell’unica plusvalenza i beni merce (che, qualora fossero singolarmente ceduti, darebbero origine a ricavi), allo stesso modo anche l’eventuale plusvalenza relativa alle partecipazioni che si qualificano per l’esenzione ai sensi dell’articolo 87 del Tuir non può essere estrapolata, ma concorrerà a determinare la componente straordinaria di reddito riferibile all’intero complesso aziendale e sarà assoggettata a tassazione secondo le ordinarie regole previste dall’articolo 86 del Tuir“.
Secondo il Principio di diritto n. 10/2021, questo chiarimento riveste carattere generale, in quanto espressione del più generale principio di matrice civilistica di unitarietà dell’azienda, ai sensi dell’articolo 2555 cod. civ..
Ne consegue che il suddetto principio trova applicazione non solo nel caso in cui la plusvalenza sia generata per effetto della cessione, ma più in generale in presenza di qualsiasi fattispecie realizzativa, ivi inclusi il trasferimento all’estero della residenza dell’impresa commerciale e le altre fattispecie a quest’ultimo assimilate, ex articolo 166 Tuir, aventi ad oggetto l’azienda o un ramo di essa (cfr. articolo, comma 1, lett. a, c ed e 166).
L’aspetto più problematico emerge alla fine, quando il Principio conclude affermando che, qualora oggetto di delocalizzazione all’estero sia un compendio aziendale, anche se costituito prevalentemente da partecipazioni, per le ragioni di coerenza sistematica esaminate in precedenza, valorizzate dalla circolare 6/E/2006 come principio di carattere generale, il regime pex astrattamente applicabile alle partecipazioni ricomprese nel suddetto compendio non trova applicazione.
Volendo anche accettare senza discussioni la tesi dell’Agenzia, è opportuno ipotizzare alcuni casi che possono verificarsi nella prassi operativa dei trasferimenti di holding all’estero.
Ipotizziamo le seguenti casistiche:
- il trasferimento di una società che ha sia azienda che partecipazioni, senza che rimanga una stabile organizzazione in Italia;
- il trasferimento di una società all’estero con delocalizzazione delle partecipazioni ma non dell’azienda che confluisce in una stabile organizzazione;
- il trasferimento all’estero di una holding pura;
- il trasferimento all’estero di una holding mista che detiene partecipazioni e un pool di dipendenti che erogano servizi amministrativi al gruppo;
- il trasferimento all’estero di una holding mista del caso precedente dove il pool dei dipendenti rimane in Italia.
Il trasferimento di una società che ha sia azienda che partecipazioni senza che rimanga una stabile organizzazione in Italia |
In questo caso la pex non sembra ammessa. È indubbiamente il caso del principio di diritto. Invero, non si tratta di una casistica così diffusa nella prassi in quanto è difficile la delocalizzazione di una azienda organizzata. |
Il trasferimento di una società all’estero con delocalizzazione delle partecipazioni ma non dell’azienda che confluisce in una stabile organizzazione |
In questo caso il trasferimento all’estero ha ad oggetto beni (le partecipazioni) e non aziende per cui l’articolo 87 Tuir pare applicabile senza problemi. Potrebbe essere una casistica più frequente della precedente. |
Il trasferimento all’estero di una holding pura |
Il caso è più scivoloso ma deve essere risolto nel senso della applicabilità della pex in quanto il Principio di diritto affronta il caso dell’azienda ai sensi del codice civile mentre l’articolo 166 Tuir presenta un ambito applicativo più ampio, in quanto riguarda le imprese commerciali. La holding pura può essere considerata una impresa commerciale ma non certo una azienda. |
Il trasferimento all’estero di una holding mista che detiene partecipazioni e un pool di dipendenti che erogano servizi amministrativi al gruppo |
Si ipotizza, anche se si tratta di un caso non molto frequente, che il team che eroga servizi amministrativi sia trasferito all’estero. Si presti attenzione al fatto che potrebbe concretizzarsi un trasferimento di funzione all’estero senza che ci sia l’effettivo trasferimento del personale. In questi casi è forse l’ultimo passaggio del Principio di diritto, citato in precedenza, che fa sollevare dei dubbi. Per poter affrontare la questione potremmo chiederci, nel caso improbabile che in ambito domestico venga ceduto un complesso di partecipazioni con un team per i servizi amministrativi, se possa in effetti configurarsi una cessione di azienda. |
Il trasferimento all’estero di una holding mista del caso precedente, dove il pool dei dipendenti rimane in Italia |
Se il team rimane in Italia lo stesso potrebbe, ragionevolmente, essere considerato una stabile organizzazione per cui non si configurerebbe una ipotesi di trasferimento dell’azienda all’estero. |