30 Giugno 2021

L’integrazione del 730/2021 per maggior credito o minor debito

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

Il mancato inserimento di tutti gli elementi da indicare all’interno del modello 730/2021, il quale comporti l’integrazione ovvero la rettifica di un maggior credito o di un minor debito, oppure un’imposta pari a quella determinata nonostante la variazione dei dati, implica una doppia possibilità in capo al contribuente.

Innanzitutto, il contribuente può scegliere di presentare, tramite un Caf o un professionista abilitato, un nuovo modello 730/2021, completo di tutte le sue parti ed integrato con i nuovi dati, entro e non oltre il 25 ottobre 2021.

Tale modello può essere inviato anche da un soggetto diverso da quello originariamente delegato all’invio; vale a dire che, se il contribuente inizialmente si era rivolto ad un Caf, per il modello integrativo può rivolgersi ad un professionista, o viceversa, purché esibisca tutta la documentazione necessaria al fine del controllo della conformità dell’integrazione da effettuare.

In questo caso, all’interno del frontespizio, nella casella denominata “730 integrativo”, deve essere indicato il codice “1”.

La seconda possibilità, in capo al contribuente, è rappresentata dalla presentazione di un modello Redditi PF 2021.

All’interno di tale modello devono essere riportati tutti i dati in precedenza indicati all’interno del modello 730/2021.

Il modello Redditi PF 2021 può essere presentato, in alternativa:

  • entro il 30 novembre, inserendo, il flag all’interno della casella denominata “Correttiva nei termini” del frontespizio;
  • entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi PF relativo all’anno successivo, ossia entro il 30 novembre 2022, inserendo il flag all’interno della casella denominata “Dichiarazione integrativa” del frontespizio;
  • entro il 31 dicembre 2026, ossia del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, inserendo il codice “1” all’interno della casella denominata “Dichiarazione integrativa (articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998)”.

In questa ultima ipotesi l’importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo dimposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

Si evidenzia che la presentazione di una dichiarazione integrativa, sia essa un nuovo modello 730/2021 o un modello Redditi PF, non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 originario.

In particolare, rimane in capo al datore di lavoro o all’ente pensionistico, indicato all’interno del quadro dedicato ai “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”, l’obbligo di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base a quanto originariamente indicato.

In termini molto semplicistici, il primo modello inviato “sta già percorrendo la sua strada” e non siamo in grado di fermarlo. Teniamone conto, quindi, onde evitare indebiti rimborsi.