L’iscrizione Inps dell’incaricato alle vendite
di Laura MazzolaIl soggetto incaricato alle vendite a domicilio, quale venditore porta a porta, che opera con contratto di lavoro autonomo, deve essere iscritto alla gestione separata Inps.
In particolare, dal punto di vista previdenziale, si applicano le norme previste per i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a decorrere dalla data di apertura della partita Iva.
A tale riguardo si ricorda che il venditore porta a porta è obbligato all’apertura della partita Iva solamente dal momento in cui, nell’anno solare, percepisce un reddito, al netto della deduzione forfettaria, pari o superiore a 5.000 euro.
Vale a dire che l’obbligo di apertura della partita Iva “scatta” se il reddito lordo annuo supera l’importo di 6.410,26 euro, ricavato dalla seguente proporzione: [5.000 : 78 = X : 100].
Di pari passo, quindi, l’incaricato alle vendite, con un reddito per provvigioni annue nette oltre i 5.000 euro, deve effettuare il versamento dei contributi Inps, di cui alla L. 335/1995; di converso, il mancato superamento della soglia non comporta il versamento.
Rimane a carico dell’incaricato alle vendite, nell’ipotesi di più rapporti di lavoro in essere, l’obbligo di comunicare tempestivamente ai propri committenti il superamento della soglia di esenzione.
Infatti, se la soglia di esenzione è superata con la presenza di più provvigioni nello stesso mese, ciascun committente deve provvedere, in misura proporzionale a seconda dell’importo della provvigione erogata e quella totale percepita, al versamento dei contributi.
Dal momento dell’iscrizione alla gestione separata Inps, la quota dovuta, pari, in generale, al 33,72 per cento (si veda la circolare 12/2021 dell’Inps) del reddito imponibile, al netto del 22 per cento a titolo di deduzione forfettaria, per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, è:
- 1/3 a carico dell’incaricato;
- 2/3 a carico della società committente, la quale ha il compito di versare i contributi, in qualità di sostituto, eseguendo il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso.
Inoltre, si rileva che, come previsto dall’Inps con la circolare 103/2004, l’obbligo di iscrizione alla gestione separata si configura soltanto allorché gli emolumenti, percepiti nell’arco dell’anno solare, a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti, superino l’importo di 5.000 euro e a decorrere da tale momento.
Per completezza si evidenzia che, ai fini dell’ammissione alla gestione separata, occorre procedere con l’iscrizione all’interno del sito dell’Istituto dedicata ai lavoratori parasubordinati, indicando l’opzione “parasubordinato”, la decorrenza e i dati aggiuntivi (quali il numero di telefono cellulare, l’indirizzo mail o di posta elettronica certificata).
1 Luglio 2021 a 9:36
Articolo preciso e dettagliato.