Regole di deducibilità dell’Imu per il periodo d’imposta 2020
di Laura MazzolaL’Imu dovuta sui fabbricati strumentali, sia per imprese che per professionisti, è deducibile parzialmente dalle imposte sui redditi.
In particolare, la prima parte del comma 772, dell’articolo unico, della L. 160/2019 (Legge di bilancio per il 2020), afferma: “L’Imu relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive”.
Tale disposizione appare in linea con quanto affermato in precedenza dall’articolo 14 D.Lgs. 23/2011, istitutivo dell’Imu.
Il successivo comma 773 afferma: “Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni dell’Imu, dell’Imi e dell’Imis hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020”.
Ne discende, pertanto, che risulta parzialmente superata la disposizione contenuta nell’articolo 3 D.L. 34/2019, la quale prevedeva un aumento della deducibilità a più steps.
In pratica, quindi, risulta ora previsto quanto segue:
- per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, ossia il 2020 e il 2021 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, è riconosciuta una deducibilità del 60 per cento;
- per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2021, ossia dal 2022 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, è stabilito un innalzamento della deducibilità al 100 per cento.
Nell’individuazione degli immobili interessati dalla parziale deducibilità dell’imposta occorre verificare quanto indicato dagli articoli 43, comma 2, e 54 del Tuir.
Nello specifico:
- per le imprese, si tratta degli immobili strumentali per natura, ossia non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, rientranti nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E, o per destinazione, ossia quelli utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di impresa a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza;
- per i lavoratori autonomi, si tratta degli immobili strumentali per destinazione, ossia utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza.
Ne consegue che l’Imu relativa alle altre tipologie di immobili, ad esempio immobili-merce o immobili-patrimonio, risulta essere indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.
Per quanto, invece, riguarda gli immobili ad uso promiscuo, l’Agenzia delle entrate, con la circolare 10/E/2014, ha precisato che, poiché l’agevolazione si applica agli immobili strumentali utilizzati esclusivamente ai fini dell’esercizio dell’attività, l’Imu pagata rimane integralmente indeducibile.