12 Luglio 2021

La disciplina Iva delle nuove cessioni facilitate da un’interfaccia elettronica

di Luca Caramaschi
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Con la pubblicazione in G.U. n.141 del 15.06.2021 del D.Lgs. 83/2021 il legislatore ha introdotto – con decorrenza 1° luglio 2021 – la nuova disciplina Iva in tema di e-commerce al fine di recepire il pacchetto di norme attuativo del cosiddetto “Vat E-commerce Package” (le Direttive comunitarie 2017/2455 del 05.12.2017 e 2019/1995 del 21.11.2019 riguardanti, rispettivamente, taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni).

Tra queste, nel nuovo articolo 2-bis D.P.R. 633/1972 viene introdotta la nuova fattispecie rappresentata dalle “cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche”, con la quale vengono integrate le tipologie di operazioni rilevanti ai fini Iva che costituiscono cessioni di beni ai fini del tributo.

Si tratta, nello specifico, di una particolare tipologia di cessione di beni caratterizzata dal fatto che la stessa si perfeziona mediante l’intervento di una “interfaccia elettronica”.

 

La definizione

Sia l’articolo 14-bis della Direttiva 2006/112/CE che il nuovo articolo 2-bis del Decreto Iva adottano la stessa ampia definizione e cioè individuano un’interfaccia elettronica inun mercato, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi” nel tentativo di intercettare eventuali nuovi sistemi di vendita che dovessero emergere nel mondo dell’e-commerce.

Le stesse note esplicative emanate in ambito comunitario in relazione alla definizione di interfaccia elettronica affermano che detto termine “dovrebbe essere inteso come un concetto di ampia portata che consente a due sistemi indipendenti o un sistema e all’utente finale di comunicare tramite l’aiuto di un dispositivo o di programma. La nozione di interfaccia elettronica potrebbe comprendere un sito web, un portale, uno sportello, un mercato virtuale (marketplace), un’interfaccia per programmi applicativi (API)…”.

La nuova previsione introduce, quindi, una presunzione assoluta per cui, quando la vendita è facilitata da un soggetto passivo tramite un’interfaccia elettronica (detta anche “marketplace”), la stessa si considera effettuata da tale soggetto al consumatore finale (ad esempio, se la società Alfa vende a Caio tramite l’interfaccia gestita dalla società Delta, la norma presuppone, ai fini Iva, che Alfa abbia venduto a Delta e quest’ultimo, agendo come cessionario-rivenditore, a sua volta abbia ceduto a Caio.

Vediamo pertanto di schematizzare la nuova disciplina applicabile a dette operazioni.

 

I soggetti interessati e le caratteristiche dell’operazione

I soggetti passivi che gestiscono l’interfaccia elettronica (mercato virtuale o “marketplace”, piattaforma, portale o mezzi analoghi) assumono la doppia veste dell’acquirente e del rivenditore, come se si generassero ai fini Iva due distinte operazioni:

  • una transazione B2B (business to business) tra l’effettivo fornitore del bene e il soggetto che gestisce l’interfaccia elettronica;
  • una transazione B2C (business to consumer) tra il soggetto che gestisce l’interfaccia elettronica e il cliente finale.

 

Esenzione con detrazione nella “prima vendita”

Con l’intento di evitare che l’effettivo fornitore del bene possa non versare l’imposta nell’operazione di vendita effettuata nei confronti del soggetto che gestisce l’interfaccia (prima operazione), il legislatore ha previsto, nel nuovo articolo 10, comma 3, del Decreto Iva un regime di esenzione che tuttavia prevede il diritto alla detrazione come sancito dalla lettera d-bis) dell’articolo 19, comma 2, D.P.R. 633/1972.

 

Le operazioni interessate

Lo schema come sopra rappresentato si applica esclusivamente alle seguenti operazioni:

  • vendite intracomunitarie di beni e vendite interne a non soggetti passivi da parte di soggetti passivi extra-UE;
  • vendite a distanza di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a euro 150, indipendentemente dal fatto che il fornitore sottostante sia un soggetto passivo UE o Extra-UE.

 

Le operazioni escluse

Restano pertanto escluse dal descritto ambito applicativo:

  • le vendite a distanza di beni importati in spedizione di valore intrinseco superiore a euro 150;
  • le vendite di beni nell’ambito della UE (sia vendite a distanza che vendite interne) effettuate da soggetti passivi stabiliti in uno Stato della UE;
  • le vendite di beni dove il destinatario finale non sia un privato consumatore.

 

Il momento impositivo

Con riferimento al momento di effettuazione dell’operazione, il nuovo comma 7 dell’articolo 6 del Decreto Iva prevede che entrambe le operazioni di cessioni (descritte in precedenza ai punti 1 e 2) si considerano effettuate al momento dell’accettazione del pagamento, a nulla rilevando la consegna del bene o l’emissione della fattura.