19 Luglio 2021

Crediti industria 4.0: sì alla compensazione in presenza di ruoli

di Clara PolletSimone Dimitri
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

A decorrere dal 1° gennaio 2011, in base alle disposizioni dell’articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, D.Lgs. 241/1997relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento”.

Il divieto di compensazione si riferisce esclusivamente ai crediti relativi ad imposte erariali qualora si sia appunto in presenza di debiti iscritti a ruolo – per imposte erariali e relativi accessori – di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Trattasi, in altri termini, delle compensazioni orizzontali effettuate ai sensi dell’articolo 17, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 241/1997, secondo il quale i contribuenti hanno la possibilità di effettuare i versamenti mediante compensazione in F24 tra crediti e debiti risultanti dalle dichiarazioni fiscali e dalle denunce periodiche contributive, nei confronti dei diversi enti impositori.

Il divieto è superabile attraverso il pagamento diretto all’agente della riscossione dell’intero debito scaduto, utilizzando il codice tributo RUOL (istituito con risoluzione 18/E/2011).

In caso di inosservanza del divieto imposto dall’articolo 31, comma 1, primo periodo, D.L. 78/2010 si applica una sanzione pari al 50% delle somme iscritte a ruolo per imposte e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.

Con la circolare 13/E/2011 è stato chiarito che la preclusione non opera per i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, pur essendo esposti nella sezione Erario del modello F24.

Infatti, come emerge dalla relazione illustrativa al D.L. 78/2010, la norma è tesa ad azzerare lo scarto tra le posizioni debitorie scadute e le posizioni creditorie effettive del contribuente, derivanti dall’anticipazione di imposte da parte dello stesso.

I crediti d’imposta cui la norma fa riferimento riguardano quelli che scaturiscono, ad esempio, dal prelievo erariale (anche mediante autoliquidazione) effettuato in misura superiore al dovuto; diverso è il caso dei crediti agevolativi riconosciuti ex lege al verificarsi di determinate condizioni, con la conseguenza che quest’ultimi “in nessun modo possono essere ricondotti ad una definizione di credito derivante da imposta erariale.

Già in passato, con riferimento al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovida esporre nel quadro RU al pari del credito Industria 4.0 – la circolare 5/E/2015 ha chiarito che in base alle caratteristiche del credito in questione, non trova applicazione il divieto di compensazione di cui all’articolo 31 D.L. 78/2010.

Tale preclusione non opera inoltre con riferimento ai seguenti crediti agevolativi:

Con la risposta all’istanza di interpello n. 451/2021 l’Agenzia delle entrate si è invece occupata del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi. Tale incentivo fiscale consente di beneficiare di un credito d’imposta che varia dal 6 al 50%, a seconda del periodo di competenza dell’investimento (anni 2020, 2021 e 2022) e della tipologia di bene strumentale acquistato (materiale, immateriale, 4.0 o NON).

Anche con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi rientranti nel piano “Industria 4.0” è possibile utilizzare il credito in compensazione F24 anche in presenza di debiti erariali scaduti iscritti a ruolo per un importo superiore a 1.500 euro.

Si segnala, infine, che restano ferme le altre preclusioni previste dalla norma istitutiva del credito d’imposta per i beni Industria 4.0, dettate dall’articolo 1, comma 1052, L. 178/2020:

  • il credito d’imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 14/2019, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001;
  • per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.