Credito Iva secondo trimestre 2021: Istanza TR entro il 20 agosto
di Clara PolletSimone DimitriEntro il 20 agosto 2021 è possibile presentare la richiesta di rimborso (o compensazione) del credito Iva trimestrale maturato nel secondo trimestre dell’anno (aprile-maggio-giugno 2021).
Il Modello Iva TR deve essere presentato, di norma, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, D.P.R. 322/1998.
Con riferimento al secondo trimestre 2021, il termine ordinario del 31 luglio cade di sabato; pertanto, la scadenza slitta al 20 agosto 2021, vista la sospensione feriale delle scadenze che ricadono nei primi venti giorni del mese di agosto.
Il modello ministeriale, aggiornato il 23 giugno 2021 per tener conto della nuova percentuale di compensazione del 9,5% prevista dall’articolo 68, comma 1, D.L. 73/2021, può essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro, che intendono chiedere in tutto o in parte:
- il rimborso di tale eccedenza ovvero
- utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997.
Ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972, il credito Iva infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso di determinati requisiti, previsti dalle lettere a), b), ed e) del secondo comma dell’articolo 30, nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dalle lettere c) e d) dello stesso articolo, con alcune limitazioni rispetto alle ipotesi di rimborso annuale.
Trattasi, nello specifico dei soggetti:
- che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Nel calcolo dell’aliquota media devono essere esclusi sia gli acquisti e/o le importazioni che le cessioni di beni ammortizzabili. Rientrano in questa categoria, inoltre, le operazioni effettuate con la scissione dei pagamenti (split payment) e le operazioni in reverse charge;
- che effettuano operazioni non imponibili (ad esempio ex articoli 8, 8-bis e 9 D.P.R. 633/1972 – Natura operazione N3.1 e 4 o ex articolo 41 D.L. 331/1993 – Natura operazione N3.2) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
- dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis, D.P.R. 633/1972 (articolo 8 della Legge comunitaria 217/2011);
- non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-terP.R. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
Il contribuente può, in alternativa alla richiesta di rimborso, richiedere l’utilizzo in compensazione del credito Iva spettante; in linea generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza.
Il superamento del limite di 5.000 euro annuali, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, comporta l’obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello Iva TR.
Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), D.Lgs. 241/1997 o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito (articolo 3, comma 2, D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2017). L’utilizzo del credito Iva senza visto di conformità comporta il recupero del credito spettante, con irrogazione di sanzioni ed interessi, senza possibilità di effettuare compensazioni con altri crediti in caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute.
Per effettuare la compensazione in F24 occorre utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Si segnala, infine, che per l’anno 2021 il limite annuo posto alle compensazioni in F24 è stato innalzato a 2 milioni di euro, in base alle previsioni dell’articolo 22 D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis).