Reato di omessa versamento Iva: irrilevanti le condizioni di salute e la morte del socio
di Euroconference Centro Studi TributariIl reato di omesso versamento Iva è un reato a dolo generico, e risulta quindi integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti: sotto il profilo soggettivo, invece, non assume rilievo la circostanza che l’amministratore si sia trovato in un momento difficoltà economica, pur se legato alle sue condizioni di salute e alla morte del socio.
È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29576, depositata ieri, 28 luglio.
Il caso riguarda il legale rappresentante di una società, ritenuto responsabile del reato di omesso versamento Iva.
L’imputato promuoveva ricorso per Cassazione, evidenziando l’insussistenza del dolo, dimostrato dalle condizioni di difficoltà in cui lo stesso era venuto a trovarsi a seguito della morte del socio e dei suoi problemi di salute, nonché della sopravvenuta interruzione dell’erogazione del credito da parte delle banche.
Il mancato pagamento doveva dunque essere ricondotto, secondo la tesi difensiva, ad un’impossibilità ad adempiere per fatti contingenti ed imprevedibili a lui non imputabili.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato il ricorso, richiamando i principi già elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in forza dei quali deve ritenersi ormai noto che il reato di omesso versamento dell’Iva e delle ritenute fiscali è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, trattandosi di un reato a dolo generico.
È pertanto irrilevante la circostanza che il soggetto attraversi una fase di criticità e destini, pertanto, le risorse finanziarie a debiti ritenuti più urgenti da saldare.
La Corte di Cassazione, nell’analizzare la questione in esame, ha poi escluso anche la possibilità di invocare il concetto di forza maggiore.
Una “causa di forza maggiore” è infatti individuabile esclusivamente nel caso in cui si verifichi un fatto imprevisto e imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell’agente, non potendo essere in alcun modo ricondotto ad una sua azione od omissione.
Anche nel caso di omesso versamento delle imposte, pertanto, trova applicazione il concetto di forza maggiore soltanto nel caso in cui l’inadempimento può essere attribuito a fatti non imputabili all’imprenditore, che non ha potuto porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà.
Vieppiù, nel caso in esame, l’omessa redazione dei bilanci non ha consentito nemmeno di individuare i motivi per i quali non era stato possibile accantonare le somme incassate a titolo Iva dai clienti.
Il ricorso, pertanto, è stato ritenuto inammissibile da parte della Corte di Cassazione.