3 Agosto 2021

Decreto Sostegni-bis: il tax credit per il canone unico patrimoniale

di Gennaro Napolitano
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L’articolo 67-bis del Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2021) introduce un credito d’imposta connesso al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Con questa agevolazione il legislatore, in considerazione degli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si pone l’obiettivo di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibile.

Il tax credit è riconosciuto per il 2021, e nel limite di spesa di 20 milioni di euro, in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio (si ricorda che per “insegna di esercizio”, secondo quanto previsto dall’articolo 47, comma 1, D.P.R. 495/1992, si intende “la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa”).

Il credito d’imposta è attribuito in misura proporzionale all’importo dovuto, nel 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi.

L’attuazione dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti c.d. de minimis”.

La definizione delle disposizioni attuative del tax credit è rimessa a un successivo provvedimento a firma del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Si ricorda, peraltro, che, sempre in relazione all’emergenza epidemiologica, l’articolo 30, comma 1, D.L. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) ha esteso sino al 31 dicembre 2021 l’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari (nonché del canone per l’occupazione delle aree destinate ai mercati) a favore di alcune tipologie di attività economiche, in particolare gli esercizi di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e di bevande.

Tale esonero era già stato previsto dal Decreto Rilancio (articolo 181, comma 1, D.L. 34/2020) dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, ed era stato successivamente prorogato fino al 31 marzo 2021 dal Decreto Agosto (D.L. 104/2020) e dal Decreto Ristori (D.L. 137/2020).

Tuttavia, diversamente dall’agevolazione di cui sopra, il tax credit in esame ha una portata più ampia essendo infatti rivolto alla generalità dei titolari di impianti pubblicitari.

Il canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Come detto, il credito d’imposta è riconosciuto in misura proporzionale all’importo dovuto, nel 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi.

In questa sede è utile ricordare che la Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 816 e seguenti, L. 160/2019) ha previsto, a partire dal 2021, l’istituzione da parte di Comuni, Province e Città metropolitane del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e del canone per l’uso o l’occupazione delle strade (di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del D.Lgs. 285/1992 – Codice della strada), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Il presupposto del canone unico è:

  • l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
  • la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Il canone unico:

  • è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
  • è disciplinato dagli enti locali in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
  • è disciplinato con apposito regolamento del consiglio comunale o provinciale;
  • è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva (per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato).

Infine, si ricorda che per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.