3 Agosto 2021

Scatta il reato di indebita compensazione anche se non sono versati i contributi

di Euroconference Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Scatta il reato di indebita compensazione anche se i crediti Ires non spettanti (o, comunque, fittizi) sono stati utilizzati per non versare i contributi previdenziali e assistenziali.

È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 30032, depositata ieri, 2 agosto.

Il caso riguarda l’amministratore unico di una Srl che era stato condannato per il reato di cui all’articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000, avendo utilizzato in compensazione crediti Ires non spettanti o comunque fittizi per l’importo di euro 2.326.511,60.

L’imputato promuoveva ricorso evidenziando, in primo luogo, che il debito oggetto di compensazione riguardava i contributi previdenziali.

Quest’ultima circostanza assumeva rilievo, ad avviso della difesa, in quanto l’articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000 espressamente prevede la pena della reclusione per “chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241” crediti non spettanti (oppure crediti inesistenti) per un importo annuo superiore a cinquantamila euro: sempre ad avviso della difesa, però, le prestazioni previdenziali sono escluse dal citato articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha quindi in primo luogo evidenziato come, secondo la più recente giurisprudenza, il reato di indebita compensazione può configurarsi sia in caso di compensazione “verticale” (ovvero riguardante crediti e debiti afferenti la stessa imposta), sia in caso di compensazione “orizzontale” (quando i crediti e i debiti afferiscono ad imposte diverse).

Nello specifico, la compensazione “orizzontale” può avere ad oggetto tutte le somme che possono essere inserite in F24, tra le quali figurano anche i contributi previdenziali e assistenziali.

Se, infatti, la ratio dell’articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000 è quella di punire quei comportamenti che, attraverso il ricorso indebito all’istituto della compensazione, si concretizzano in un omesso versamento di quanto dovuto allo Stato, questa finalità non può essere certamente limitata al mancato versamento delle imposte dirette e dell’Iva, dovendo ritenersi estesa anche alle somme dovute a titolo previdenziale e assistenziale.

Pertanto, conclude la Corte di Cassazionel’omesso versamento può avere ad oggetto somme di denaro attinenti a tutti i debiti, sia tributari, sia di altra natura, il cui pagamento sia effettuato attraverso il modello di versamento unitario; rileva, quindi, tanto sul lato attivo quanto sul lato passivo del rapporto obbligatorio, qualunque tributo o contributo che possa essere opposto in compensazione secondo le regole generali”.