Le criptovalute vanno nel quadro RW?
di Ennio VialIn questi ultimi periodi sta crescendo in modo significativo l’interesse per le criptovalute e sono sempre di più i contribuenti che interpellano i professionisti per farsi assistere nella compilazione del quadro RW e nella gestione dei profili reddituali.
Una prima domanda che sorge spontanea è se effettivamente la compilazione del quadro RW sia dovuta.
La risposta affermativa appare tutt’altro che scontata, in considerazione del fatto che l’articolo 4, comma 1, D.L. 167/1990 prevede che il monitoraggio fiscale è dovuto dai soggetti che detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria.
Ebbene, quand’anche si volesse accettare la tesi della risoluzione 72/E/2016 secondo cui la criptovaluta è una valuta estera, senza scomodare riflessioni sul luogo di detenzione della chiave privata, non si può affermare con leggerezza che la stessa è detenuta all’estero, per cui l’obbligo di compilazione risulta oltremodo incerto se non forse del tutto assente. La criptovaluta si trova nella rete e non in un territorio!
Ciò premesso, tuttavia, accantonando un po’ di scientificità e approcciando la questione in modo pragmatico, la compilazione del quadro RW verrà frequentemente operata in quanto:
- spesso il contribuente si muove in modo oltremodo prudenziale;
- l’assunzione di una posizione di compliance verso le richieste dell’Agenzia permette di collocarci nel gruppo dei “buoni” in un mondo – quello delle criptovalute – a torto o a ragione percepito come un po’ “grigio”;
- si evitano più onerosi interventi futuri dei professionisti nel caso di contestazioni di mancata compilazione;
- la compilazione del quadro RW è l’occasione per crearsi un dossier in cui conservare traccia storica della evoluzione dell’”investimento”.
Fatte queste premesse, ricordiamo quelli che sono gli strumenti a disposizione per la compilazione del quadro.
Ebbene, le istruzioni sono oltremodo scarne. L’espressione “valute virtuali” compare solo due volte:
- una prima volta nelle istruzioni alla casella 4 relativa allo Stato estero, ove si afferma che in relazione alle valute virtuali la casella non va compilata;
- una seconda volta, in appendice, nella tabella dei codici degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria, dove si segnala la necessità di usare il codice 14.
Ulteriori indicazioni sono rinvenibili nella ormai famosa risposta ad interpello privata n. 956-39/2018, facilmente recuperabile su internet.
Da questa appuriamo che:
- nella colonna 8, relativa al valore finale, si deve indicare il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale;
- le criptovalute “non sono soggette all’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (c.d. Ivafe) in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura “bancaria” (C.M. 28/E/2012)”.
Conseguenza di questo approccio, pertanto, è che il quadro RW, se presentato in tempo, non comporta oneri particolari a parte l’assistenza del professionista, se necessario.
In sostanza non si ha il peso dell’Ivafe.
Altra questione, invece, è quella del profilo reddituale che non affrontiamo in questa sede.
L’esclusione da Ivafe, tuttavia, cancella anche la possibilità di fruire dell’esonero per il mancato superamento del picco di 15.000 euro relativo ai conti correnti esteri.
L’articolo 4, comma 3, D.L. 167/1990, infatti, contiene questo periodo: “Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro”.
Se non è un conto bancario, siamo lieti di non pagare Ivafe, ma la franchigia per il mancato superamento della soglia non opera.