5 Agosto 2021

Legittimo il sequestro del conto intestato allo studio associato cui fa parte l’indagato

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

È legittimo il sequestro preventivo del conto intestato allo studio associato cui fa parte il soggetto indagato; è irrilevante inoltre la circostanza che le somme sequestrate siano riconducibili agli aiuti anti-Covid concessi dallo Stato, se il sequestro è finalizzato alla confisca per equivalente.

A queste conclusioni è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 30332, depositata ieri, 4 agosto.

Uno studio associato, costituito tra il padre e i suoi due figli, si vedeva sequestrare il conto corrente bancario sul quale l’indagato per il reato di omesso versamento Iva e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (uno dei figli) era titolare di una delega ad operare.

L’altro fratello, avvocato e membro dello stesso studio associato, promuoveva ricorso, evidenziando che l’indagato non utilizzava il suddetto conto, essendo quest’ultimo estraneo alla gestione dello studio e non svolgendo attività forense.

Precisava inoltre che sul conto corrente erano state depositate somme che costituivano provento della sua attività forense, nonché il c.d. “bonus Covid-19” erogato dallo Stato.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha però ritenuto il ricorso inammissibile.

Trattandosi di un sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, infatti, possono essere sequestrati tutti i beni e il denaro di cui l’indagato ha la disponibilità.

Ed appunto il conto in esame era nella disponibilità dell’indagato, in quanto:

  1. le associazioni tra professionisti non configurano un autonomo centro di interessi, dotato di autonomia strutturale e funzionale, e non assumono la titolarità del rapporto con i clienti “in sostituzione” dei singoli associati. Il conto intestato allo studio associato, pertanto, è imputabile non ad un soggetto giuridico, ma alle persone degli associati (tra i quali rientrava l’indagato);
  2. tra l’altro, l’indagato era munito anche di delega ad operare sul conto, ragion per cui risultava nella piena disponibilità delle somme, sia per i poteri derivanti dalle deleghe, sia per “l’intraneità” all’associazione professionale.

Considerato che l’indagato non poteva essere qualificato come un mero titolare di delega, ma era anche parte dell’associazione professionale cui il rapporto bancario era riferito, può quindi legittimamente trovare applicazione l’articolo 1854 cod. civ., in forza del quale “Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”.