2 Settembre 2021

Trasmissione dati Tessera Sanitaria: proroga e nuovi soggetti obbligati

di Clara PolletSimone Dimitri
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Come noto, con il Decreto 23.07.2021, pubblicato nella G.U. n. 179 del 28.07.2021, è stata prevista la proroga al 30 settembre 2021 dei termini di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema tessera sanitaria, riferiti al primo semestre 2021.

La scadenza originaria era fissata al 31 luglio, termine che sarebbe stato comunque prorogato al 20 agosto 2021, in ragione della sospensione feriale dei termini (il 31 luglio cadeva di sabato).

La nuova scadenza, slittata al 30 settembre, riguarda tutti i soggetti (farmacie, strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, medici, ottici, etc.) tenuti all’invio dei dati.

Si ricorda che, a partire dal 2016, tutte le strutture e le figure professionali che erogano prestazioni sanitarie sono obbligate ad inviare al sistema TS le fatture emesse nei confronti dei propri pazienti.

La finalità è quella di mettere a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini nel corso dell’anno, affinché sia possibile predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata.

I dati sono messi a disposizione dei cittadini che possono pertanto consultare le spese che hanno sostenuto, sulla base di quanto inviato al sistema TS dagli erogatori di prestazioni sanitarie e veterinarie.

Nel mese di febbraio, prima della predisposizione della dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono comunque esercitare il diritto di opposizione all’utilizzo di uno o più documenti fiscali da parte dell’Agenzia delle entrate.

In base al D.M. 29.01.2021 l’invio dei documenti attestanti il pagamento di spese sanitarie relative all’anno 2021 dovrà essere a scadenza semestrale.

A seguito della proroga:

  • i documenti di spesa pagati nel periodo 01.01.2021 – 30.06.2021 possono essere inviati entro il 30.09.2021;
  • i documenti di spesa pagati nel periodo 01.07.2021 – 31.12.2021 possono essere inviati entro il 31.01.2022.

Il servizio telematico per la trasmissione dei dati è comunque disponibile 24 ore su 24, quindi è possibile optare per la frequenza temporale che si ritiene più opportuna (in tempo reale, giornaliera, mensile o semestrale).

Il D.M. 16.07.2021 pubblicato sulla G.U. n. 184 del 03.08.2021, invece, amplia la platea delle figure professionali ricomprese nell’adempimento.

Tale decreto individua ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al sistema Tessera Sanitaria (c.d. sistema TS), dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie.

Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, sono tenuti all’invio dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2021, gli iscritti a determinati elenchi speciali ad esaurimento, istituiti con il decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, appartenenti alla sfera professionale di:

a) tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

b) tecnico audiometrista;

c) tecnico audioprotesista;

d) tecnico ortopedico;

e) dietista;

f) tecnico di neurofisiopatologia;

g) tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

h) igienista dentale;

i) fisioterapista;

j) logopedista;

k) podologo;

l) ortottista e assistente di oftalmologia;

m) terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;

n) tecnico della riabilitazione psichiatrica;

o) terapista occupazionale;

p) educatore professionale;

q) tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;

r) massofisioterapisti, il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge n. 403/1971.

In base alle previsioni del D.M. 09.08.2019, l’iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento era aperta ai lavoratori dipendenti di strutture pubbliche, di strutture sanitarie e sociosanitarie private, al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • aver svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni (alla data di entrata in vigore della L. 145/2018) oppure
  • esser in possesso di un titolo che, all’epoca della prima immissione in servizio, abbia consentito di svolgere (o continuare a svolgere) le attività professionali dichiarate.

In altri termini, anche tali soggetti andranno ad alimentare le informazioni che potranno essere utilizzate dall’Agenzia delle entrate per l’elaborazione delle dichiarazioni precompilate relative all’anno d’imposta 2021.

La trasmissione dei dati in argomento, relativi alle spese sostenute nell’anno di imposta 2021 dovrà esser effettuata entro il 31 gennaio 2022.

Per le modalità tecniche di trasmissione dei dati occorre attendere un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Si segnala infine che, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto in argomento, la Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione dovrà mettere a disposizione del Sistema TS gli elenchi dei soggetti sopra richiamati.