3 Settembre 2021

L’utilizzo extra-Ue per locazioni nautiche non a breve

di Clara PolletSimone Dimitri
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Gli utilizzatori delle imbarcazioni da diporto, oggetto di locazione non a breve termine (anche finanziaria, noleggio e simili), devono comunicare all’Agenzia delle entrate la percentuale di utilizzo nel territorio della Ue per usufruire del non assoggettamento ad Iva, sulle operazioni effettuate dal 14 agosto.

La norma di riferimento è l’articolo 7sexies, comma 1, lett. ebis), D.P.R. 633/1972, secondo il quale si considerano effettuate nel territorio dello Stato (e quindi assoggettate ad Iva):

  • se rese a committenti non soggetti passivi di imposta,
  • le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine relative ad imbarcazioni da diporto,
  • sempre che l’imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato e
  • la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabili e
  • sia utilizzata nel territorio della Comunità.

Le medesime operazioni, se l’imbarcazione è messa a disposizione in uno Stato extra-Ue ed il prestatore è stabilito in quello Stato, si considerano effettuate in Italia (e quindi assoggettate ad Iva) se sono utilizzate in Italia.

Alle medesime operazioni, quando l’imbarcazione da diporto è messa a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, se rese a committenti non soggetti passivi, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunità (articolo 7sexies, comma 1, lettera e, D.P.R. 633/1972).

In pratica, non sono assoggettate a Iva le locazioni non a breve termine di unità da diporto, verso committenti privati, quando l’utilizzo è in extra-Ue.

Per “imbarcazione da diporto” s’intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, escludendo i natanti da diporto a remi, le moto d’acqua e le imbarcazioni con scafo di lunghezza inferiore a 10 metri senza obbligo di registrazione.

Per locazione anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto si intende il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a novanta giorni per i natanti (articolo 7, comma 1, lettera g, D.P.R. 633/1972).

Per quanto riguarda la determinazione dell’utilizzo extra-Ue, la circolare 49/E/2002, integrata con la circolare 38/E/2009, e successivamente confermate con la circolare 43/E/2011, indicavano percentuali forfettarie in base al tipo di imbarcazione.

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 341339/2020 del 29 ottobre 2020, recependo le osservazioni comunitarie che bocciavano le misure forfettarie, ha indicato il contenuto del contratto (a partire da quelli stipulati dal 1° novembre 2020) quale strumento per la determinazione dell’utilizzo extra-UE, supportato dalla dichiarazione resa dall’utilizzatore dell’unità stessa sotto la propria responsabilità e da specifici mezzi di prova (risoluzione 62/E/2020).

Per i contratti di leasing nautico si deve fornire una prova scelta fra i seguenti mezzi:

  • i dati e le informazioni estratte dai sistemi di navigazione satellitare o di trasponder (ad esempio, sistema A.I.S., “Automatic Identification System”) in uso;
  • due fotografie digitali del punto nave per ogni settimana di navigazione;
  • la documentazione comprovante l’ormeggio dell’unità da diporto al di fuori dell’Unione;
  • la documentazione di acquisti di beni e servizi relativi all’utilizzo dell’unità, presso esercizi commerciali ubicati al di fuori dell’Unione.

Per calcolare l’imponibile del contratto di leasing va considerata la quota di settimane navigate fuori dalle acque comunitarie, rispetto al totale delle settimane navigate. Per individuare queste ultime fanno fede il giornale di bordo tenuto dal comandante della nave, oppure un registro vidimato attestante le ore di moto.

La dichiarazione di utilizzo al di fuori dell’Unione europea è fornita dall’utilizzatore, a partire dal 14 agosto 2021, mediante una comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate (provvedimento Prot. n. 151377/2021 del 15 giugno 2021).

La trasmissione può avvenire direttamente per i soggetti abilitati oppure tramite gli intermediari.

Il dichiarante (utilizzatore) deve indicare:

  1. il proprio codice fiscale nel frontespizio ed
  2. i dati del prestatore e del servizio nel quadro A:
  • nel rigo A1 va indicato il codice fiscale del prestatore del servizio.
  • nel rigo A2, va indicato:
    • codice dell’eventuale Paese estero di iscrizione, il numero di iscrizione (per i paesi esteri si fa riferimento all’official number di registrazione nel Registro di bandiera) e il nome (qualora presente) dell’imbarcazione per la quale si attesta la percentuale di effettivo utilizzo nel territorio dell’Unione Europea;
    • la data di inizio e di fine del contratto avente ad oggetto i servizi di locazione;
    • la percentuale di utilizzo nel territorio Ue (presenta oppure effettiva). Non può essere indicata una percentuale pari al 100% (in tal caso, la dichiarazione non va presentata).

Gli estremi del protocollo telematico di ricezione e i dati della dichiarazione sono resi disponibili, dopo il rilascio della ricevuta, nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate sia al soggetto dichiarante che, per la parte dei dati ad esso riferiti, al soggetto indicato in dichiarazione come parte contraente (prestatore).

Gli estremi del protocollo telematico di ricezione della dichiarazione sono riportati nella fattura emessa dal prestatore riferita all’operazione di cui all’articoli 7-sexies D.P.R. 633/1972.

Per la compilazione della fattura elettronica di cui all’articolo 1 D.Lgs. 127/2015, la natura operazione è N2.1 ed il protocollo è riportato nel blocco 2.2.1.16, valorizzando:

  • il campo 2.2.1.16.1 con la voce “NAUTICA” e
  • il campo 2.2.1.16.2 con il numero del protocollo di ricezione della dichiarazione trasmessa a sistema e consultabile nella propria area riservata.

Nel caso di richiedenti non residenti, non stabiliti e non identificati in Italia, è possibile trasmettere la comunicazione inviando copia scansionata del modello di dichiarazione, sottoscritto con firma autografa, insieme a copia di un documento di identità in corso di validità, al Centro Operativo di Pescara (Cop) all’indirizzo cop.pescara@agenziaentrate.it  specificando obbligatoriamente nell’oggetto del messaggio DICHIARAZIONE “NAUTICA” ALTERNATIVA AL PROVVEDIMENTO 15 GIUGNO 2021 (risoluzione 54/E/2021).

Il Cop comunicherà – allo stesso indirizzo email da cui è pervenuta la dichiarazione – il numero di protocollo di ricezione di quest’ultima. Conseguentemente, una copia della suddetta documentazione (dichiarazione sottoscritta e documento) deve essere inviata, a cura del dichiarante, anche al cedente/prestatore, specificando il numero di protocollo di ricezione comunicato dal COP.